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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27000/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato davanti ai giudici tributari l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della riscossione per il mancato pagamento di cartelle relative a crediti tributari. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo omesso il preavviso di iscrizione ipotecaria previsto dall’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973. In appello la CTR ha invece accolto l’impugnazione dell’Ufficio e rigettato l’appello incidentale del contribuente, affermando che il preavviso era stato ritualmente notificato, che non era stato impugnato nei termini e che, di conseguenza, non poteva essere contestato con l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, essendo quest’ultima censurabile solo per vizi propri. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ammesso in appello documenti nuovi sulla notifica del preavviso; 2) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., per avere ritenuto provata la notifica sulla base di copie fotostatiche nonostante il disconoscimento di conformità; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla verifica del perfezionamento della notifica della comunicazione ipotecaria; 4) violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto che la mancata impugnazione del preavviso precludesse l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, nonostante il preavviso non rientri tra gli atti espressamente elencati come impugnabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il preavviso di iscrizione ipotecaria, pur essendo autonomamente impugnabile, non è un atto espressamente incluso nell’elenco tassativo dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e la sua impugnazione è facoltativa; pertanto, la mancata impugnazione del preavviso non preclude l’impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, che è invece atto tipicamente impugnabile. Ne deriva che era erronea la decisione di appello nella parte in cui aveva dichiarato preclusa la contestazione dell’iscrizione per effetto della mancata opposizione al preavviso.

Norme richiamate

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    Il preavviso di iscrizione ipotecaria è un atto procedimentalmente obbligatorio e autonomamente impugnabile; la sua funzione è quella di portare a conoscenza del contribuente la pretesa prima dell’iscrizione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’elenco degli atti impugnabili è tassativo ma va interpretato in senso estensivo; il preavviso di iscrizione ipotecaria non vi rientra espressamente, sicché la sua impugnazione è facoltativa e non preclusiva dell’impugnazione dell’atto successivo tipico.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato come norma sulla produzione documentale in appello, ma il relativo motivo è assorbito.

  • art. 2719 c.c.

    È richiamato in relazione alla contestazione della conformità delle copie agli originali; il motivo è assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in tema di riparto dell’onere della prova sulla notifica; il motivo è assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per omessa pronuncia; il motivo è assorbito.

  • art. 100 c.p.c.

    È citato per affermare l’interesse del contribuente a ottenere una pronuncia sulla legittimità della pretesa quando ne riceve conoscenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’elencazione degli atti impugnabili prevista dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 va letta in senso estensivo, al fine di consentire la tutela giurisdizionale contro atti che rendano comunque nota al contribuente una pretesa tributaria definita.
  • L’impugnazione di un atto non espressamente compreso nell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, ma avente natura sostanzialmente impositiva o pregiudiziale, è una facoltà e non un onere: il suo mancato esercizio non preclude la contestazione dell’atto successivo tipico.
  • Se il preavviso di iscrizione ipotecaria non è tra gli atti tipizzati dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, la mancata impugnazione di esso non cristallizza la pretesa e non impedisce di impugnare la successiva iscrizione ipotecaria.
  • L’iscrizione ipotecaria, quale atto tipico espressamente impugnabile, deve poter essere contestata anche per vizi riferibili alla pretesa sottostante, quando il relativo atto pregiudiziale non sia stato impugnato in via facoltativa.
  • L’eventuale impugnazione del preavviso non incide sul carattere autonomamente impugnabile dell’iscrizione ipotecaria; una volta emesso l’atto tipico, viene meno l’interesse a una decisione sul solo preavviso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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