Cassazione Civile, Ordinanza n. 08648/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell’INPS di assoggettare alla Gestione separata i contributi relativi all’anno 2010 di un avvocato iscritto all’albo, al quale era stata richiesta la contribuzione in ragione dell’asserito esercizio di attività professionale non coperta integralmente dalla Cassa forense, essendo stato versato solo il contributo integrativo e non quello soggettivo. Il Tribunale aveva respinto la domanda del professionista; la Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione, ritenendo non provata l’abitualità dell’esercizio della professione e valorizzando il fatto che il reddito fosse inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista per l’attività occasionale. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, e 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010. Il professionista ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione dell’art. 2935 c.c. e di norme in materia di prescrizione contributiva, assumendo che la pretesa fosse comunque prescritta, poiché la comunicazione INPS era intervenuta dopo la scadenza del termine di pagamento dei contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione perché riesamini il merito applicando il principio secondo cui, per i professionisti iscritti ad albi o registri, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall’accertamento concreto dell’abitualità o continuità dell’esercizio professionale, mentre il superamento o meno della soglia di euro 5.000 non è di per sé decisivo quando l’attività presenti caratteri di abitualità. È stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato sulla prescrizione, perché la questione non era stata decisa dalla Corte di merito, essendo rimasta assorbita dalla pronuncia sull’inesistenza dell’obbligo contributivo. La causa è stata rinviata anche per le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
disciplina istitutiva della Gestione separata, richiamata per affermare che l’obbligo contributivo del professionista iscritto ad albo dipende dall’esercizio abituale della professione non coperta dalla cassa di riferimento
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato insieme alle altre norme sulla Gestione separata per il fondamento dell’obbligo contributivo
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
la soglia dei euro 5.000 è rilevante per l’attività autonoma occasionale, ma non sostituisce l’accertamento dell’abitualità per i professionisti iscritti ad albo
richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la prescrizione della pretesa contributiva
richiamato dal ricorrente incidentale in tema di prescrizione dei contributi
richiamato dal ricorrente incidentale per individuare la scadenza del versamento contributivo e, quindi, il dies a quo della prescrizione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti in albi o registri, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata non discende automaticamente dalla sola iscrizione all’albo né dal solo dato reddituale, ma presuppone un accertamento concreto dell’esercizio abituale o continuativo della professione.
- La soglia di euro 5.000 assume rilievo per l’attività autonoma occasionale; tuttavia, quando l’attività professionale presenta i caratteri dell’abitualità, tale soglia non è di per sé decisiva ai fini dell’obbligo contributivo.
- Se la questione di prescrizione non è stata decisa dal giudice di merito perché assorbita da una diversa ratio decidendi, la relativa censura in cassazione è inammissibile e la questione può essere riproposta davanti al giudice di rinvio.
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