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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04127/2026 del 24/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'istanza con cui un contribuente chiedeva il rimborso delle somme versate per imposte sui redditi relative agli anni 1991 e 1992, assumendo che fossero state indebitamente pagate e invocando il beneficio previsto dall'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. Formato il silenzio dell'Amministrazione sul rimborso, il contribuente agiva davanti al giudice tributario, ottenendo l'accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) deduceva la violazione della disciplina sulle agevolazioni fiscali e del diritto UE sostenendo che il contribuente, titolare di partita IVA, non rientrasse tra i beneficiari e che, in ogni caso, l'IVA non potesse essere rimborsata; (2) lamentava l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, sostenendo che la nozione di attività d'impresa dovesse essere interpretata in senso estensivo, ma che comunque il beneficio non spettasse al contribuente; (3) contestava il riconoscimento del rimborso perché il contribuente non avrebbe versato direttamente l'imposta, avendo adempiuto tramite il datore di lavoro quale sostituto d'imposta. La Corte ha rilevato che la domanda di rimborso non riguardava l'IVA, rendendo il primo motivo inconferente; ha poi ritenuto incompatibili tra loro il secondo e il terzo motivo, poiché il terzo presupponeva che il contribuente avesse percepito redditi soggetti a ritenuta alla fonte, in contrasto con l'assunto che fosse imprenditore o lavoratore autonomo. Ha comunque affermato che il sostituito è legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria e a impugnare il diniego.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attinente alla fattispecie concreta; il secondo e il terzo sono stati giudicati incompatibili tra loro e, quanto al terzo, comunque infondato alla luce dell'orientamento consolidato secondo cui il sostituito può domandare il rimborso della somma non dovuta e impugnare il rifiuto. Non sono state poste spese, perché il contribuente non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    norma invocata per l'agevolazione fiscale e il rimborso delle somme ritenute indebitamente versate; nel caso concreto la Corte rileva che la domanda non riguardava l'IVA e quindi la censura era inconferente

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    norma richiamata dall'Agenzia a sostegno della propria tesi limitativa sull'ambito dei beneficiari; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità delle censure

  • VI direttiva n. 77/388/CEE

    richiamata dall'Agenzia in relazione al regime IVA e al principio di neutralità fiscale; il motivo è dichiarato inammissibile perché riferito a una fattispecie diversa da quella dedotta

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge

  • artt. 12 e 15 preleggi

    richiamati nel terzo motivo per sostenere una certa interpretazione delle norme fiscali

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    indicate per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta fattispecie oggetto del giudizio: una censura che presupponga un diverso oggetto della domanda è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • Le censure proposte in cassazione devono essere tra loro coerenti; motivi fondati su presupposti fattuali incompatibili si elidono reciprocamente e non possono sorreggere una doglianza logicamente unitaria.
  • In tema di ritenute operate dal sostituto d'imposta, il sostituito è legittimato a chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di somme non dovute e, in caso di diniego, a impugnarlo davanti al giudice tributario.
  • Quando il ricorrente invochi il rimborso o il diniego su un tributo diverso da quello effettivamente controverso, la censura è inammissibile perché non attinente al thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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