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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3363 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva revocato l’agevolazione «prima casa» fruita sull’acquisto del 2007, sia per l’IVA ridotta sia per l’imposta sostitutiva sul mutuo, perché M.M. risultava aver già beneficiato dell’agevolazione nel 1996. Il contribuente sosteneva di aver rinunciato a quel precedente beneficio e di aver versato l’imposta integrativa, invocando inoltre la mancata contestazione dell’Agenzia in occasione di un acquisto agevolato del 1999. Deduceva anche la prescrizione della pretesa, la violazione dei principi di buona fede e collaborazione, l’impossibilità di essere gravato della prova dopo il decorso del termine decennale di conservazione dei documenti e un’ulteriore causa di revoca indicata nell’avviso relativo al mutuo, benché avesse donato l’immobile precedente alla madre il 29 marzo 2007. Con il quinto motivo lamentava infine che la CTR non avesse deciso la richiesta subordinata di disapplicare le sanzioni.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi. Gli avvisi, notificati il 15 marzo 2010, erano tempestivi rispetto all’acquisto del 2007, essendo stati emessi entro il termine triennale; il precedente acquisto del 1996 rilevava solo come circostanza ostativa alla nuova agevolazione. Spettava al contribuente provare i presupposti del beneficio, compresa la rinuncia a quello precedente e il pagamento dell’imposta ordinaria: il termine decennale di conservazione documentale non elimina né trasferisce l’onere probatorio, e la mancata contestazione nel 1999 non bastava a dimostrare quei fatti. Le censure che chiedevano una diversa valutazione delle prove non erano ammissibili nei limiti del sindacato di legittimità; la diversa causa indicata nell’avviso sul mutuo non mutava l’esito, poiché la revoca si fondava comunque sull’insussistenza dei requisiti per il medesimo acquisto. La Corte ha accolto il quinto motivo per l’omesso esame della domanda sulle sanzioni, cassato la sentenza limitatamente a tale punto e deciso nel merito, rigettando anche la domanda di disapplicazione: non ricorrevano le esimenti dell’art. 10 dello Statuto del contribuente, né un affidamento tutelabile. Ha condannato M.M. alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario; ha escluso l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2

    non vi è dubbio che, con riguardo a quest’ultimo atto di compravendita, essi siano stati notificati (il 15 marzo 2010) nel rispetto del termine decadenziale di tre anni dalla registrazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2.

    La tempestività della liquidazione va valutata rispetto all’atto del 2007 cui si riferiscono gli avvisi. L’acquisto del 1996 non era oggetto di una contestazione impositiva autonoma, ma costituiva un precedente ostativo al beneficio richiesto nel 2007.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte I, art. 1, nota II-bis

    La precedente fruizione dell’agevolazione prima casa può impedire di applicare nuovamente il beneficio all’acquisto successivo, salvo che il contribuente dimostri che il precedente beneficio è venuto meno.

  • Codice civile, art. 2697

    in materia di agevolazione fiscale, soccorre la regola generale sull’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.; con la conseguenza che, contestata l’agevolazione da parte dell’amministrazione finanziaria, è onere del contribuente provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento del diritto vantato, individuabile nel riconoscimento del trattamento fiscale di favore.

    Una volta contestata l’agevolazione, il contribuente deve provare i fatti che fondano il diritto al trattamento fiscale di favore. Nel caso concreto doveva dimostrare che il beneficio fruito nel 1996 era stato rinunciato e che era stata versata l’imposta dovuta in regime ordinario.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 8, comma 5

    Questa disposizione, infatti, non enuclea un’ipotesi di esenzione, oltre il decennio, dall’onere della prova a carico della parte che - per regola generale - ne risulti gravata.

    Il limite decennale riguarda la conservazione documentale, ma non esonera chi è gravato dall’onere della prova nel processo e non lo trasferisce all’Amministrazione finanziaria.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, commi 2 e 3

    non ricorre, nella specie, nessuno dei fattori esimenti di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 10. Segnatamente, non si riscontra l’ipotesi delle "obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria"; nè quella sulla sussistenza di "una mera violazione formale senza alcun debito di imposta" (comma 3). Nemmeno può sostenersi che la fruizione iniziale dell’agevolazione fosse qui basata sull’affidamento ingenerato dall’amministrazione finanziaria, ovvero da ritardi, errori od omissioni da parte di quest’ultima (comma 2).

    Le sanzioni non sono disapplicabili in assenza delle specifiche condizioni previste dalla norma, quali l’incertezza obiettiva sulla disciplina, la violazione meramente formale senza debito d’imposta o un affidamento causato da ritardi, errori od omissioni dell’Amministrazione. La sola difficoltà di reperire prove per il decorso del tempo non costituisce un’esimente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Per le sentenze soggette alla nuova formulazione, il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e alle anomalie motivazionali radicali indicate dalla giurisprudenza; non consente di chiedere in Cassazione una nuova valutazione delle prove.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè essendo state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c.

    Quando, dopo la cassazione, non servono ulteriori accertamenti di fatto e non restano questioni controverse, la Corte può decidere direttamente il merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto che non sussistevano i presupposti per imporre al ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione recupera un’agevolazione relativa a un acquisto, la decadenza va calcolata con riferimento a quell’atto; un precedente acquisto agevolato può rilevare come impedimento al nuovo beneficio senza diventare, per questo, oggetto di una nuova imposizione.
  • Chi invoca un’agevolazione fiscale deve provare i fatti che ne fondano il diritto. Se sostiene che un precedente beneficio è stato rinunciato o neutralizzato, deve dimostrarlo; la mancata contestazione in una successiva occasione non equivale automaticamente a prova della rinuncia.
  • La scadenza del termine legale di conservazione dei documenti non cancella l’onere probatorio nel giudizio e non lo trasferisce alla controparte: conservazione amministrativa e prova processuale sono obblighi distinti.
  • I principi di buona fede e collaborazione non modificano da soli la distribuzione dell’onere della prova; occorre dimostrare una condotta dell’Amministrazione che abbia generato l’affidamento tutelato dalla legge.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione del materiale probatorio sotto forma di censura motivazionale; occorre indicare un fatto decisivo effettivamente omesso o un’anomalia motivazionale radicale.
  • L’omessa decisione su una domanda specifica può determinare la cassazione limitatamente a quel punto, ma, se la causa è già matura, la Cassazione può decidere direttamente nel merito; la mancata pronuncia non comporta automaticamente l’accoglimento della domanda.

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