Cassazione Civile, Ordinanza n. 31712/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dall’affidamento, da parte di un investitore, di somme di denaro a un promotore finanziario per l’acquisto di titoli obbligazionari emessi da una società poi fallita, con conseguente perdita del capitale investito. I giudici di merito hanno ritenuto il promotore responsabile per violazione dei doveri di diligenza professionale e degli obblighi informativi, in particolare per non avere adeguatamente informato l’investitore sui rischi e sui conflitti di interesse connessi all’operazione. Il ricorrente principale ha impugnato la sentenza d’appello deducendo: 1) violazione della disciplina Mifid e delle norme Consob, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato una normativa non più vigente, mentre il rapporto sarebbe stato riconducibile a mera esecuzione di ordini (execution only), con conseguente esclusione degli ordinari doveri di protezione; 2) nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile ex art. 132 c.p.c., perché fondata anche su elementi non conoscibili o sopravvenuti; 3) violazione delle norme sui conflitti di interesse, sostenendo che l’investitore fosse stato informato della policy dell’intermediario e che, in caso di execution only, gli obblighi informativi fossero più limitati. L’investitore, con ricorso incidentale, ha dedotto: 1) l’inammissibilità dell’appello per introduzione di fatti nuovi; 2) l’erronea riduzione del danno liquidato, contestando la detrazione di somme rimaste in liquidità e lamentando che non fosse stata considerata la successiva sottrazione di tali somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale perché il promotore, per invocare la disciplina più favorevole della mera esecuzione di ordini, doveva provare in modo concreto e specifico che l’ordine di investimento fosse stato effettivamente assunto su iniziativa del cliente, che questi fosse stato chiaramente informato della mancata valutazione di appropriatezza e che fossero stati rispettati gli obblighi in materia di conflitti di interesse; nel caso concreto tale prova non era stata fornita, essendo insufficiente la generica clausola contrattuale e la sola dichiarazione del cliente circa la consapevolezza di un possibile conflitto. È stato inoltre escluso il vizio di motivazione, poiché la sentenza d’appello conteneva una motivazione esistente, lineare e comprensibile. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso l’inammissibilità dell’appello principale, trattandosi della deduzione di una questione in iure non soggetta a preclusioni; ha poi dichiarato inammissibile il motivo sulla quantificazione del danno perché generico e privo di specifica individuazione dei fatti idonei a fondare l’ulteriore responsabilità invocata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato come fonte di recepimento della prima direttiva Mifid e parte della disciplina vigente ratione temporis per il servizio di investimento oggetto di causa.
Regolamento Consob n. 16192/2007, art. 43
"Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni"
La Corte afferma che per applicare la disciplina della mera esecuzione di ordini l’intermediario deve provare in concreto tutti i presupposti richiesti, in particolare iniziativa del cliente, chiara informazione sulla mancata valutazione di appropriatezza e rispetto delle regole sui conflitti di interesse.
Richiamato come disciplina generale degli obblighi dell’intermediario finanziario, nella versione previgente e nella versione modificata in senso Mifid.
art. 21, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 58/1998
Richiamato dal ricorrente principale, ma la Corte esclude che la mera dichiarazione del cliente sulla policy dei conflitti sia sufficiente a soddisfare gli obblighi dell’intermediario.
art. 21, comma 1-bis, d.lgs. n. 58/1998
"adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse...; informano chiaramente i clienti... della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ... non sono sufficienti"
La Corte rileva che la norma richiede una gestione concreta e prudente dei conflitti di interesse, non essendo sufficiente una generica informativa o una mera dichiarazione di consapevolezza del cliente.
art. 28 Regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato nel motivo di ricorso come parte della disciplina ritenuta erroneamente applicata dal giudice di merito.
art. 29 Regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato nel motivo di ricorso come parte della disciplina ritenuta erroneamente applicata dal giudice di merito.
art. 30 Regolamento Consob n. 11522/1998
Richiamato nel motivo di ricorso come parte della disciplina ritenuta erroneamente applicata dal giudice di merito.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è talmente incongrua, contraddittoria o incomprensibile da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; non basta la mera insufficienza rispetto alle prove.
Richiamato quale norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione, sia per violazione di legge sia per nullità della sentenza.
artt. 167, 190, 342 e 345 c.p.c.
Richiamati nel motivo incidentale per sostenere l’inammissibilità di nuove difese in appello; la Corte esclude la novità inammissibile perché si trattava di questione in iure.
Richiamato nel motivo incidentale sulla responsabilità e sul danno, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per genericità.
Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte afferma che l’intermediario doveva fornire la prova dei presupposti di fatto per sottrarsi ai doveri di protezione.
Richiamato solo per il dispositivo relativo all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Chi invoca la disciplina della mera esecuzione di ordini per sottrarsi agli ordinari obblighi di protezione dell’intermediario finanziario deve provarne in concreto e in modo specifico tutti i presupposti: iniziativa del cliente sul singolo ordine, informativa chiara e completa sulla mancata valutazione di appropriatezza e rispetto delle regole sui conflitti di interesse.
- La clausola contrattuale generica secondo cui il servizio è prestato su iniziativa del cliente non basta, da sola, a dimostrare che l’operazione specifica sia stata effettivamente concepita e voluta dal cliente ai fini dell’execution only.
- In tema di conflitti di interesse, non è sufficiente la mera attestazione del cliente di essere stato informato della policy dell’intermediario o di essere consapevole di un possibile conflitto: occorre dimostrare che il conflitto sia stato gestito in modo tale da renderlo in concreto irrilevante per la specifica operazione.
- Il vizio di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la sentenza sia priva di motivazione o presenti una giustificazione logicamente inconciliabile o obiettivamente incomprensibile; non è deducibile per contestare la sola sufficienza o persuasività dell’iter argomentativo.
- Nel giudizio di appello, l’invocazione di una diversa disciplina normativa applicabile ai fatti già allegati non integra di per sé un novum inammissibile, poiché la questione di diritto non è soggetta alle preclusioni sui fatti nuovi.
- I motivi di ricorso per cassazione devono contenere censure specifiche e puntuali contro passaggi identificabili della decisione impugnata; doglianze generiche o apodittiche sono inammissibili.
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