Cassazione Civile, Ordinanza n. 20806/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, relativa a omessi versamenti IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2006. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella per asserito omesso invio della comunicazione di irregolarità. In appello, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per mancata notifica dell'atto di appello all'appellata e per mancato rispetto delle formalità di cui all'art. 22 d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 153, comma 2, c.p.c., sostenendo di avere tentato senza esito la notifica presso il domicilio eletto del difensore e poi presso altro indirizzo risultante da banche dati, di avere chiesto la rimessione in termini e di non essere incorsa in alcuna colpa, poiché l'elezione di domicilio avrebbe efficacia anche nei gradi successivi e le sue variazioni sarebbero inefficaci se non comunicate. Il fallimento ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. opera quando la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte, anche in materia di impugnazioni, ma secondo l'orientamento più recente, quando la notificazione non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante, questi ha l'onere di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, in linea generale pari alla metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., senza attendere un provvedimento giudiziale; solo in presenza di circostanze eccezionali, da provare rigorosamente, può essere necessaria un'istanza al giudice. Nel caso concreto, l'Agenzia non aveva allegato di essersi attivata con la dovuta diligenza per riattivare la notifica né aveva indicato circostanze eccezionali che giustificassero la richiesta di rimessione in termini, sicché la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla CTR è stata confermata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base del controllo formale da cui è scaturita la cartella di pagamento
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base del controllo formale relativo all'IVA
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente e dalla CTR in tema di formalità dell'appello nel processo tributario
consente la rimessione in termini quando la decadenza sia derivata da causa non imputabile alla parte; nel caso di omessa notifica per fatto non imputabile, impone alla parte diligente di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge
utilizzato come termine di raffronto per individuare il tempo ragionevole entro cui riattivare la notificazione
menzionato solo per distinguere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. dall'ipotesi di notifica nulla da rinnovare
Massime di principio
- Nel processo tributario, la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. è astrattamente applicabile anche alla tempestiva proposizione dell'impugnazione, purché la decadenza dipenda da causa non imputabile alla parte.
- Quando la notificazione dell'impugnazione non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, la parte non ha una mera facoltà ma un onere di riattivare senza indugio il procedimento notificatorio, in un tempo ragionevolmente contenuto e, in via generale, non oltre la metà del termine di cui all'art. 325 c.p.c.
- La rimessione in termini con provvedimento del giudice diventa necessaria solo se la parte dimostri circostanze eccezionali che impediscano la tempestiva riattivazione della notifica e che rendano insufficiente il termine ordinario di reazione.
- In assenza di prova della diligente riattivazione del procedimento notificatorio o di specifiche circostanze eccezionali, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per omessa notifica.
- La censura in cassazione è infondata se la parte contesta la declaratoria di inammissibilità senza confrontarsi con il principio dell'onere di immediata riattivazione della notifica e senza allegare elementi idonei a dimostrare la non imputabilità della decadenza.
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