Cassazione Civile, Ordinanza n. 34662/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso tale decreto, ma il Tribunale di Roma l’ha dichiarata inammissibile per tardività. In particolare, il giudice di merito ha ritenuto non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico come indice dell’avvio del subprocedimento di conoscibilità dell’atto. Con il ricorso per cassazione la Procura ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le schermate SICID non bastassero a provarla, pur essendo l’ufficio dotato di indirizzo PEC. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il Tribunale non avesse considerato un’attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non potesse gravare sul P.M. la prova della concreta entrata dell’atto nella propria sfera di conoscibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa e non consentiva una chiara ricostruzione delle vicende sostanziali e processuali. Ha aggiunto, comunque, che il ricorso non superava il vaglio di cui all’art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché la decisione del Tribunale era conforme all’interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha chiarito che l’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di tali forme, opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Pertanto, anche prescindendo dalla motivazione del Tribunale, l’opposizione era comunque tardiva e inammissibile. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta per la natura del ricorrente e per la mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Rimedio di opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.
Prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è opponibile ex art. 170.
Le opposizioni ai decreti in materia di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Richiamato in via analogica per qualificare il provvedimento come impugnabile con termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, opera il termine lungo di impugnazione dalla pubblicazione.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.
Il ricorso è inammissibile quando la questione di diritto è stata decisa in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato nel primo motivo per sostenere l’assenza di una rituale comunicazione del decreto.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulla comunicazione/conoscibilità dell’atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Escluso nel caso concreto il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, perché il giudice di legittimità deve poter ricostruire chiaramente il thema decidendum e lo sviluppo processuale.
- L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato segue il rito sommario e deve essere proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
- Se la comunicazione o notificazione del decreto non risulta validamente perfezionata, non viene meno ogni termine di impugnazione: resta applicabile il termine lungo ex art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento.
- La tardività dell’opposizione può essere affermata anche quando il giudice di merito abbia argomentato in modo non pienamente corretto, purché la decisione sia comunque conforme al diritto vivente applicabile.
- Quando il ricorso per cassazione critica una declaratoria di tardività, è decisivo confrontarsi con la disciplina speciale dell’impugnazione e con il regime generale del termine lungo, non solo con le modalità concrete di comunicazione dell’atto.
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