Cassazione Civile, Ordinanza n. 06605/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La controversia riguarda la convalida della prima proroga, per trenta giorni, del trattenimento di un cittadino marocchino presso il CPR di Ponte Galeria, disposta su richiesta del Questore di Roma ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, in relazione alla mancata esecuzione dell'espulsione e al precedente ordine di allontanamento. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Giudice di pace deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 e 111, comma 6, Cost., sostenendo che il provvedimento di proroga era affetto da motivazione apparente e incongrua, perché aveva omesso di esaminare le deduzioni difensive formulate in opposizione. In particolare, il ricorrente aveva contestato la legittimità derivata del trattenimento deducendo vizi dell'atto presupposto, cioè del decreto di espulsione: asserita applicazione retroattiva di un onere introdotto nel 2007 a fronte di un ingresso in Italia risalente al 1985, in contrasto con l'art. 11 disp. prel. c.c., e difetto di valida sottoscrizione del decreto da parte del Prefetto, anziché di un funzionario munito di delega. La Corte ha inoltre ricostruito che la proroga era stata chiesta dopo la richiesta di lasciapassare alla rappresentanza diplomatica marocchina e in un contesto in cui il giudice di pace aveva motivato con il solo richiamo alla mancanza di lavoro, di abitazione e di radicamento in Italia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva trascurato integralmente sia le difese dello straniero sia la verifica dei presupposti concreti della proroga richiesta, limitandosi sostanzialmente a recepire la prospettazione della Questura. Richiamando la propria giurisprudenza, ha ribadito che il trattenimento dello straniero è misura che incide sulla libertà personale e può essere prorogata solo nei limiti rigidamente previsti dalla legge, con motivazione del giudice che deve accertare specificamente i motivi addotti e la loro congruenza rispetto alla finalità di consentire il rimpatrio. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata senza rinvio, perché il termine per provvedere alla proroga del trattenimento era ormai decorso. Quanto alle spese, ha osservato che il ricorrente era ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di vittoria contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore va richiesta al giudice competente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, senza regolazione delle spese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
proroga del trattenimento
la proroga del trattenimento è ammissibile solo entro i limiti e le condizioni previste dalla legge e richiede verifica specifica dei presupposti concreti.
art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998
ordine di allontanamento dal territorio dello Stato nel termine di sette giorni
costituisce il presupposto richiamato per la successiva richiesta di trattenimento/proroga in funzione dell'esecuzione dell'espulsione.
la motivazione apparente e l'omesso esame delle difese nel provvedimento di convalida/prologa integrano vizio denunciabile in cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati in modo non apparente e tale da rendere intelligibile il percorso decisorio.
art. 13 Cost.
il trattenimento incide sulla libertà personale, sicché la sua limitazione è soggetta a riserva assoluta di legge e a controllo giurisdizionale rigoroso.
richiamato dal ricorrente per contestare l'asserita applicazione retroattiva di un onere introdotto successivamente al suo ingresso in Italia.
il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio vanno liquidati secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato.
d.P.R. n. 115/2002, art. 83, comma 2
nel giudizio di cassazione, la liquidazione è rimessa al giudice indicato dalla norma nei casi previsti, non mediante autonoma regolazione delle spese nel giudizio di legittimità.
la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale.
la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato conserva tale beneficio e la richiesta di distrazione delle spese non equivale a rinuncia implicita.
Massime di principio
- La convalida o proroga del trattenimento dello straniero richiede una motivazione specifica e autonoma del giudice, che non può limitarsi a recepire apoditticamente la richiesta dell'autorità di polizia.
- Poiché il trattenimento incide sulla libertà personale, esso è ammissibile solo nei casi e nei tempi rigidamente previsti dalla legge; ne consegue un controllo giurisdizionale pieno sulla sussistenza dei presupposti e sulla congruenza della misura rispetto alla finalità di rimpatrio.
- L'assenza di radicamento sul territorio o di mezzi economici, da sola, non basta a fondare il trattenimento o la sua proroga se la legge richiede la verifica di circostanze specifiche ulteriori.
- Se, al momento della decisione della Corte di cassazione, il termine massimo per la proroga del trattenimento è già decorso, la cassazione avviene senza rinvio.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la richiesta di distrazione non comporta rinuncia al beneficio, e la liquidazione dei compensi del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002.
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