Cassazione Penale, Sentenza n. 13936/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società ha chiesto il dissequestro parziale di somme per euro 16.068.665,00 poste sotto sequestro preventivo ai fini di confisca (provvedimento del 12/02/2021) per poter pagare le imposte (IRES e IRAP) dovute sui proventi asseritamente illeciti relativi a provvigioni 2020. Sunsky ha dedotto che, in base all'art. 14, comma 4, legge n. 537/1993, i proventi da reato sono imponibili salvo che non siano "già sottoposti a sequestro o confisca penale" e che il pagamento delle imposte è necessario per evitare sanzioni e interessi che rischiano di compromettere la continuità aziendale. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'istanza ritenendola mera dichiarazione di intenti e richiamando l'orientamento che non consente svincolo per pagare imposte; Sunsky ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo: a) errata applicazione dell'art. 14, comma 4, l. 537/1993; b) carenza o apparente motivazione (art. 125, comma 3 c.p.p.); c) interpretazione irragionevole/contraria ai principi costituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha respinto la censura per difetto di motivazione e la questione di illegittimità costituzionale/di interpretazione generale della norma come inammissibile nel giudizio penale, ma ha ritenuto fondato in parte il primo motivo sul piano del sindacato di legittimità penale. Pur richiamando il principio consolidato secondo cui il profitto confiscabile si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione dal reato e non si decurta normalmente delle imposte sopravvenute, la Corte ha affermato che, in applicazione del principio di proporzionalità delle misure cautelari e tenuto conto del regime speciale della responsabilità degli enti (d.lgs. n. 231/2001), il giudice penale può autorizzare il dissequestro parziale delle somme per consentire il pagamento delle imposte dovute quando il vincolo rischi, di fatto, di determinare la cessazione definitiva dell'attività dell'ente. Tale autorizzazione è ammessa solo a condizioni stringenti: dimostrazione che non esistono risorse alternative né accesso al credito, che il mancato pagamento mette a rischio la continuità aziendale, che lo svincolo è necessario solo per pagare il debito fiscale e che il pagamento avvenga con vincolo di destinazione e sotto forme "controllate". La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma per verificare se sussistano i presupposti per autorizzare il dissequestro parziale nei termini sopra indicati (accertamento di disponibilità alternative, rischio per la continuità, ecc.).
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4
«Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria».
La Corte riprende l'interpretazione consolidata secondo cui la norma rende imponibili i proventi illeciti salvo che siano stati sottoposti a sequestro o confisca penale "già" nel periodo d'imposta di maturazione; tuttavia la determinazione dell'imponibile è materia che compete all'amministrazione finanziaria e la valutazione penale non vincola l'azione tributaria.
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19 (confisca) e art. 53 (sequestro)
Stabiliscono il regime del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto per gli enti. La Corte osserva che il sequestro va calibrato in modo da non compromettere la continuità aziendale e che il giudice deve valutare proporzionalmente l'entità del vincolo.
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 46 (misure cautelari in relazione all'ente)
Enuncia i principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità delle misure cautelari applicabili agli enti; la Corte li invoca per giustificare la possibilità, in casi eccezionali, di dissequestro parziale per evitare effetti eccessivi.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis
Nel contesto dei reati tributari disciplina la riduzione della confisca se il contribuente si impegna a versare il debito; la giurisprudenza applicata mostra che il pagamento del debito tributario può incidere sulla misura della confisca/sequestro.
Prevede regole per la restituzione di cose sequestrate previa esecuzione di prescrizioni; la Corte segnala che tale norma non si applica al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ma non esclude che il giudice possa autorizzare svincoli per esigenze di proporzionalità.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6
Individua le categorie di reddito cui riferire i proventi; l'art. 14 l. 537/1993 rinvia a queste categorie per la determinazione dell'imponibile.
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 53, comma 1-bis
«Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria».
La norma mira a preservare la continuità aziendale anche quando sono colpiti beni/valori dell'impresa; la Corte la richiama per giustificare misure che evitino la paralisi dell'attività economica.
Direttiva 2014/42/UE (considerando 17-18)
Richiama il principio di proporzionalità e la possibilità, in casi limitati, di evitare la confisca se questa risultasse eccessiva per l'interessato; la Corte usa il richiamo europeo per sostenere l'orientamento proporzionalista.
Massime di principio
- Il profitto confiscabile, in linea generale, si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione dal reato e non deve essere automaticamente ridotto dalle imposte sopravvenute; tuttavia la determinazione finale dell'imponibile resta materia dell'amministrazione finanziaria.
- Il giudice penale può, in casi eccezionali e sotto condizioni rigorose, autorizzare il dissequestro parziale di somme sequestrate per consentire il pagamento di imposte dovute sui proventi oggetto di sequestro, quando il vincolo concretamente rischi di causare la cessazione dell'attività dell'ente e non sussistano risorse alternative o accesso al credito.
- Il ricorrente ha l'onere di dimostrare l'insussistenza di provviste alternative o di credito bancario e di provare che il mancato pagamento delle imposte mette a rischio la continuità aziendale; il dissequestro ammesso deve essere finalizzato esclusivamente al pagamento fiscale e posto sotto vincoli di destinazione e forme di controllo.
- La questione dell'imponibilità dei proventi illeciti (interpretazione dell'art. 14, comma 4, l. 537/1993) è, in linea di principio, materia fiscale e non può essere risolta definitivamente nel giudizio penale: il giudice penale non è vincolante per l'amministrazione finanziaria e non è sede ordinaria per dichiarare l'inesistenza dell'obbligo tributario.
- Nei reati tributari esiste già un meccanismo (art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) per ridurre la confisca in rapporto al pagamento del debito tributario; accordi con l'Amministrazione finanziaria (rateizzazione, versamenti) possono incidere sul mantenimento del sequestro/confisca.
- Qualsiasi decisione sul dissequestro deve rispettare i principi costituzionali e sovranazionali di proporzionalità, adeguatezza e gradualità: il sequestro non deve tradursi in una paralisi irreversibile dell'attività economica dell'ente.
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