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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26748/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

La controversia nasceva da quattro giudizi nei quali due avvocati avevano prestato attività difensiva per un cliente. Essi avevano agito ex art. 702-bis c.p.c. davanti al Tribunale per ottenere la liquidazione dei compensi professionali, facendo valere contratti di prestazione d'opera professionale e condizioni generali di mandato con listino di studio sottoscritto dal cliente. Il cliente contestava il quantum debeatur, sostenendo che i compensi dovessero essere calcolati secondo le tariffe ministeriali e non secondo il listino di studio. Il Tribunale aveva riconosciuto solo parte della pretesa e aveva negato gli interessi moratori fino alla liquidazione giudiziale, riconoscendo soltanto gli interessi legali dalla decisione al saldo. In cassazione, i professionisti hanno censurato la parte della decisione relativa agli interessi, deducendo violazione degli artt. 1321, 1372, 1418 e 2233 c.c., perché, a loro dire, in presenza di condizioni contrattuali accettate dal cliente e di parcella analitica non contestata nei termini pattuiti, il credito era certo, liquido ed esigibile e produceva interessi moratori dal sedicesimo giorno dalla presentazione della parcella, ai sensi della disciplina sui ritardi di pagamento. Il cliente, con controricorso e ricorso incidentale, ha contestato anche l'applicabilità delle clausole sui compensi per mancata specifica approvazione ex artt. 1341 e 1342 c.c., la misura dei compensi e la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del cliente, ritenendolo inammissibile o infondato nei singoli motivi: ha reputato ammissibile l'impugnazione incidentale proposta con il controricorso; ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza il motivo relativo alla mancata specifica approvazione delle clausole sui compensi; ha ritenuto assorbito il motivo sullo scaglione tariffario; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese per difetto di specificità. Ha invece accolto l'unico motivo del ricorso principale degli avvocati, cassando l'ordinanza nella parte in cui aveva fatto decorrere gli interessi solo dalla pronuncia giudiziale. La causa è stata rinviata al Tribunale di Napoli in diversa composizione, affinché verifichi la decorrenza degli interessi secondo il principio indicato, tenendo conto anche della disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c. applicabile ratione temporis e dell'eventuale diversa pattuizione delle parti. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito sommario di cognizione utilizzato per la domanda di liquidazione dei compensi professionali

  • art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794

    norma che disciplina il procedimento speciale per la liquidazione degli onorari degli avvocati, richiamato nel testo come procedimento concluso con ordinanza

  • d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14

    indicato come rito applicabile alle controversie di liquidazione dei compensi forensi, anche quando il cliente contesti l'an debeatur

  • art. 2233 c.c.

    richiamato in relazione alla determinazione del compenso professionale

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la validità e il contenuto del vincolo contrattuale

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per la vincolatività del contratto tra le parti

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel motivo del ricorso principale

  • art. 1341 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la mancata specifica approvazione delle clausole

  • art. 1342 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per la mancata specifica approvazione delle condizioni generali

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia sul criterio di calcolo dello scaglione tariffario

  • art. 1224 c.c.

    richiamato come fonte degli interessi moratori dovuti per il ritardo nell'adempimento

  • art. 1284, comma 4, c.c.

    applicato ratione temporis come disciplina degli interessi dovuti dalla domanda giudiziale, con richiamo al tasso della legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali o a quello pattuito

  • d.lgs. n. 231/2002

    richiamato per la disciplina speciale sugli interessi da ritardo nei pagamenti commerciali, utilizzata come parametro del tasso moratorio

  • d.l. n. 132/2014, conv. con modif. in L. n. 162/2014

    citato come intervento legislativo che ha introdotto l'art. 1284, comma 4, c.c. per contrastare condotte dilatorie del debitore

  • art. 371, comma 1, c.p.c.

    richiamato per spiegare la natura e i termini del ricorso incidentale proposto con il controricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione incidentale

Massime di principio

  • Nelle controversie di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato, la domanda attiene al pagamento delle spettanze giudiziali e, una volta introdotta, resta soggetta al rito speciale previsto dalla disciplina di settore anche quando il cliente contesti non solo il quantum ma anche l'esistenza del rapporto o le prestazioni svolte.
  • Quando il compenso professionale deriva da una pattuizione contrattuale accettata dal cliente, la mora può decorrere dalla domanda giudiziale o dalla richiesta stragiudiziale di pagamento, se da quel momento il credito è esigibile; non è corretto farla decorrere solo dalla successiva liquidazione giudiziale se il ritardo era già imputabile al debitore.
  • La disciplina degli interessi moratori sui compensi professionali deve essere coordinata con l'art. 1284, comma 4, c.c. per i giudizi introdotti nel periodo di sua applicazione, potendo operare il tasso previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali o il tasso pattuito dalle parti.
  • La contestazione di una clausola contrattuale o del criterio pattuito per la determinazione del compenso richiede un'adeguata specificità: in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo che denunci omessa pronuncia su criteri di liquidazione o sulle spese deve indicare con precisione la doglianza, il parametro violato e il concreto errore denunciato, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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