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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05798/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta da una persona fisica, nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso una cartella esattoriale per il pagamento di spese di giustizia riferite a un procedimento penale concluso nei suoi confronti con applicazione della pena su richiesta. Il debitore contestava la pretesa erariale sia sotto il profilo della competenza del giudice civile, sostenendo che la questione sarebbe devoluta al giudice penale per il vincolo di solidarietà tra coimputati, sia sotto il profilo della motivazione e della quantificazione della somma richiesta, deducendo che la cartella non consentisse di ricavare in modo chiaro l’ammontare dovuto e le causali, anche perché i fogli-notizia richiamati dall’Amministrazione si riferivano a un diverso procedimento originario con altri coimputati. Il Ministero, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di competenza funzionale del giudice civile; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 280 d.P.R. n. 115/2002 in tema di prova e motivazione della cartella; 3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello non avesse deciso sulla richiesta subordinata di quantificazione delle somme dovute.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda non investiva il perimetro della condanna penale, ma la determinazione concreta del credito iscritto a ruolo e la sufficienza motivazionale della cartella, profili devoluti al giudice civile dell’esecuzione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la cartella avrebbe dovuto indicare non solo le somme richieste, ma anche le causali, e che i fogli-notizia invocati dall’Amministrazione erano relativi a un diverso procedimento penale, non a quello da cui era scaturita la condanna del solo opponente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non specificava dove e quando fosse stata proposta in primo grado la domanda o l’eccezione sulla quantificazione, con violazione dell’onere di specificità del ricorso; comunque, anche a volerlo esaminare nel merito, sarebbe risultato infondato per l’impossibilità di determinare il credito sulla base dei documenti richiamati. Il Ministero è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    La contestazione dell’indeterminatezza della pretesa iscritta a ruolo per spese di giustizia è qualificata come opposizione all’esecuzione, devoluta al giudice civile.

  • art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.

    È stato invocato come motivo di ricorso per dedurre un asserito difetto di competenza funzionale del giudice civile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per censurare violazione di legge in tema di onere probatorio e motivazione della cartella.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova e sulla giustificazione del credito iscritto a ruolo.

  • art. 280 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il regime del foglio delle notizie e per l’esigenza di motivazione della pretesa relativa alle spese di giustizia.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • artt. 444 e segg. c.p.p.

    La condanna penale richiamata nel caso era una sentenza di applicazione della pena su richiesta.

  • L. n. 69 del 18/06/2009

    La Corte la richiama per affermare il superamento del precedente criterio solidaristico e l’adozione del criterio pro quota per le spese di giustizia nei procedimenti successivi alla riforma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto per contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni a cartelle esattoriali per spese di giustizia fondate sull’indeterminatezza della pretesa, la controversia riguarda l’esattezza e la motivazione del credito iscritto a ruolo e si colloca nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., devoluta al giudice civile.
  • La contestazione del quantum richiesto non coincide con una contestazione del titolo penale: se l’opponente non mette in discussione l’esistenza o il contenuto della condanna, ma solo la misura concreta del credito e la sua ricostruibilità, la cognizione spetta al giudice dell’esecuzione civile.
  • La cartella relativa a spese di giustizia deve consentire di comprendere in modo specifico non solo l’importo ingiunto, ma anche la causale della pretesa; il richiamo a documenti esterni è insufficiente quando tali documenti non si riferiscano al procedimento da cui deriva il debito dell’opponente.
  • Il ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia deve indicare in modo specifico dove e quando la relativa domanda o eccezione sia stata formulata nel giudizio di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Nel sistema successivo alla L. n. 69 del 2009, per le spese di giustizia nei procedimenti penali è superato il precedente criterio solidaristico tra coimputati ed opera il criterio dell’obbligazione pro quota, nei limiti ricavabili dal titolo e dagli atti del relativo procedimento.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRiscossioneTitolo esecutivo
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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