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Parere

Parere n. 379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Studio di Radiodiagnostica e Terapia Fisica di Natella Raffaele S.R.L, contro Azienda Sanitaria Locale di Salerno, Regione Campania, e nei confronti di Magneto S.r.l., avverso deliberazione della giunta regionale della Campania n. 215 del 04/05/2022 - tetti di spesa;

Giustizia amministrativa202400196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 215 del 4 maggio 2022 sulla determinazione dei tetti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale privata accreditata

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale n. 215/2022, con la quale sono stati ricalcolati i tetti di spesa per il 2022 sulla base del fatturato liquidabile degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021, assumendo come parametro la media degli importi maggiori di fatturato liquidabile e attribuendo i budget alle singole strutture in proporzione alle risorse disponibili per ciascuna ASL e branca. La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’istruttoria e dei criteri utilizzati, deducendo irrazionalità, illogicità, carenza di motivazione, contraddittorietà con precedenti atti regionali, disparità di trattamento, violazione degli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 26 del d.l. n. 73/2021, convertito dalla l. n. 106/2021, della l. n. 241/1990, dei principi costituzionali di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e libertà di iniziativa economica, nonché dell’art. 106 TFUE. Sono contestati, tra l’altro, i parametri premiali relativi alle attrezzature tecnologiche e all’invio dei referti nel fascicolo sanitario elettronico; la tardiva e imprevedibile definizione dei budget; l’utilizzo di dati riferiti agli anni della pandemia; la provvisorietà dei dati posti a base del calcolo; l’insufficienza dell’istruttoria rispetto al fabbisogno regionale; e il criterio di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto, fissato entro il limite del 10% e remunerato a consuntivo almeno nella misura del 30%. Prima di esaminare nel merito le censure, la Sezione ha ritenuto necessario verificare se la ricorrente abbia sottoscritto i contratti relativi ai volumi e ai limiti di spesa per gli anni 2018-2021 e le relative clausole di salvaguardia, la cui accettazione potrebbe determinare acquiescenza ai tetti di spesa e conseguente difetto di interesse al ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito. Ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione e ha disposto un’integrazione istruttoria. Il Ministero della salute, previa interlocuzione con la Regione Campania e con l’ASL di Salerno, dovrà riferire analiticamente sui singoli motivi di ricorso e accertare se la società ricorrente abbia sottoscritto i contratti regolatori, per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, dei volumi, delle tipologie di prestazioni e dei relativi limiti di spesa, verificando anche la presenza e l’accettazione delle clausole di salvaguardia. Il Ministero dovrà inoltre trasmettere alla Sezione copia integrale dei contratti e delle clausole, con prova della sottoscrizione da parte della ricorrente. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro novanta giorni dalla comunicazione del parere. La Sezione ha richiamato l’orientamento secondo cui la sottoscrizione della clausola di salvaguardia normalmente inserita nei contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 comporta acquiescenza agli atti di determinazione dei tetti di spesa e rinuncia al ricorso, anche in presenza di eventuali riserve formulate al momento dell’accettazione.

Osservazioni

Verifica preliminare dell’interesse al ricorso

Prima dell’esame delle censure di merito deve essere accertato se la ricorrente abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la permanenza dell’interesse a ricorrere, in particolare mediante la sottoscrizione dei contratti relativi ai volumi prestazionali e ai limiti di spesa.

Clausole di salvaguardia

Il Ministero della salute deve verificare la presenza, nei contratti relativi agli anni 2018-2021, delle clausole di salvaguardia e se esse siano state sottoscritte dalla ricorrente. Secondo l’orientamento richiamato, la sottoscrizione può comportare acquiescenza ai tetti di spesa e rinuncia sostanziale e processuale alla contestazione.

Relazione integrativa sui motivi di ricorso

Il Ministero della salute deve compulsare la Regione Campania e l’ASL Salerno e depositare una relazione integrativa che esamini analiticamente ciascun motivo dedotto dalla ricorrente.

Produzione documentale

Devono essere trasmesse alla Sezione copie integrali dei contratti e delle relative clausole di salvaguardia, corredate dalla prova dell’avvenuta sottoscrizione da parte della società ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituisce il procedimento nel cui ambito è richiesto il parere della Sezione consultiva.

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992

    La ricorrente lo invoca in relazione ai requisiti e ai criteri dell’assistenza sanitaria e alla determinazione dei tetti di spesa.

  • art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all’organizzazione e all’autorizzazione delle strutture sanitarie.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992

    È invocato con riferimento all’accreditamento istituzionale e alla verifica della funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria e al fabbisogno assistenziale.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    La disposizione è richiamata sia per i contratti che regolano volumi, tipologie di prestazioni e limiti di spesa, sia per i criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato.

  • art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992

    È invocato dalla ricorrente in relazione ai criteri di remunerazione e alla determinazione delle tariffe delle prestazioni sanitarie.

  • art. 26 d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106

    La ricorrente deduce che la determinazione dei tetti non avrebbe considerato adeguatamente gli effetti della pandemia sulle prestazioni erogate nel 2020 e nel 2021.

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamata per i principi generali dell’azione amministrativa e per gli obblighi di motivazione e correttezza dell’istruttoria.

  • art. 106 TFUE

    La ricorrente lo invoca in relazione alla compatibilità della regolazione dei rapporti economici tra strutture private accreditate e servizio sanitario con le regole dell’Unione europea.

  • artt. 3, 36, 41 e 117 Cost.

    Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di disparità di trattamento, insufficiente remunerazione, lesione della libertà di iniziativa economica e violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento eurounitario.

  • art. 13 dei contratti di servizio sanitario

    La clausola di salvaguardia prevista dalla disposizione è considerata, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, espressiva dell’accettazione dei volumi e dei limiti di spesa e idonea a precludere la contestazione degli atti di determinazione dei tetti.

  • DGR Campania n. 215 del 4 maggio 2022

    È l’atto impugnato, recante i criteri per il ricalcolo dei tetti di spesa 2022 sulla base dei dati di fatturato liquidabile degli esercizi 2018-2021.

  • DGR Campania n. 599/2021

    È richiamata come precedente deliberazione regionale relativa all’assegnazione dei tetti e come termine di confronto per le contestate modifiche dei budget.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 contenente una clausola di salvaguardia può integrare acquiescenza agli atti amministrativi di determinazione dei tetti di spesa, con conseguente difetto di interesse al ricorso.
  • La clausola di salvaguardia inserita nei contratti sanitari è ricognitiva dell’effetto preclusivo prodotto da comportamenti univoci del soggetto privato accreditato che dimostrino l’accettazione chiara e incondizionata dei volumi e dei limiti di spesa.
  • Eventuali riserve formulate dal privato non escludono necessariamente l’effetto preclusivo dell’acquiescenza quando il contratto contenente la clausola di salvaguardia sia stato comunque sottoscritto.
  • Quando la definizione del ricorso dipende dall’accertamento della sottoscrizione dei contratti e delle relative clausole di salvaguardia, il procedimento consultivo non è maturo per la decisione e il Consiglio di Stato può disporre specifici incombenti istruttori prima di pronunciarsi sull’ammissibilità o sul merito.

Impugnazione dei tetti di spesa sanitaria regionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata accreditata operante nella radiodiagnostica e terapia fisica contro la deliberazione della Regione Campania n. 215 del 4 maggio 2022, relativa alla determinazione dei tetti di spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale. Il ricorso è stato trasmesso dal Ministero della salute al Consiglio di Stato.

Premesse e contenuto dell’atto impugnato

La deliberazione regionale ha previsto il ricalcolo dei tetti di spesa 2022 sulla base del fatturato liquidabile degli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021. Tra i quattro esercizi è stata considerata la media dei soli importi maggiori di fatturato liquidabile, al netto degli abbattimenti previsti dalla normativa, utilizzando tale media come parametro per attribuire i tetti alle singole strutture in proporzione alle risorse disponibili per ciascuna ASL e branca.

La ricorrente aveva già contestato la precedente DGR n. 599/2021 e ha dedotto che la deliberazione n. 215/2022 avrebbe attribuito un tetto di struttura economicamente inferiore, pur aumentando il numero delle prestazioni assegnate. L’atto avrebbe inoltre imposto la sottoscrizione degli adeguamenti contrattuali ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 entro un mese dall’emanazione dei nuovi schemi contrattuali.

Censure dedotte dalla ricorrente

La società ha contestato l’istruttoria e i criteri utilizzati dalla Regione, lamentando:

  • l’irrazionalità dei parametri relativi alle attrezzature tecnologiche, all’età delle apparecchiature e all’invio dei referti nel fascicolo sanitario elettronico;
  • la tardiva definizione dei tetti e l’assenza di prevedibilità per le strutture private accreditate;
  • il contrasto con la precedente DGR n. 599/2021 e con il principio di stabilità dell’azione amministrativa;
  • l’utilizzo dei dati degli anni 2020 e 2021 senza adeguata considerazione degli effetti della pandemia e della riduzione delle prestazioni ambulatoriali;
  • la provvisorietà e l’incertezza dei dati utilizzati, posto che le ASL avrebbero potuto correggerli su richiesta dei centri;
  • l’insufficienza dell’istruttoria rispetto al fabbisogno regionale stimato in 70.906.310 prestazioni;
  • la mancata motivazione della riduzione del budget precedentemente assegnato;
  • l’illegittimità del criterio di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto, previsto entro il limite del 10% e con remunerazione a consuntivo almeno nella misura del 30%;
  • la mancata considerazione della diversa incidenza dei costi fissi e delle tecnologie nelle strutture di radiologia rispetto alle strutture di laboratorio.

Le censure sono state ricondotte, tra l’altro, agli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, alla l. n. 241/1990, all’art. 26 del d.l. n. 73/2021, agli artt. 3, 36, 41 e 117 Cost. e all’art. 106 TFUE.

Difese dell’amministrazione

L’ASL Salerno ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo la legittimità dell’impianto regionale e rilevando che tutti i centri che avevano richiesto verifiche avrebbero ottenuto un incremento del budget. Anche la Regione Campania ha sostenuto l’infondatezza delle censure, affermando che le proprie scelte non avrebbero oltrepassato i limiti della legalità nazionale ed eurounitaria.

Questione preliminare sull’acquiescenza

La Sezione ha ritenuto decisivo verificare se la ricorrente abbia sottoscritto i contratti relativi ai volumi, alle tipologie delle prestazioni e ai limiti di spesa per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, nonché le clausole di salvaguardia inserite nei medesimi contratti.

È stato richiamato l’orientamento della Sezione III del Consiglio di Stato, secondo cui la sottoscrizione della clausola di salvaguardia normalmente contenuta nei contratti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 comporta acquiescenza ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e conseguente difetto di interesse al ricorso. La sottoscrizione può esprimere una rinuncia sostanziale alla posizione giuridica asseritamente lesa e una rinuncia processuale alla contestazione dell’atto.

La clausola è stata qualificata come ricognitiva dell’effetto preclusivo derivante da atti, comportamenti o dichiarazioni univoci che dimostrino la volontà chiara e incondizionata di accettare gli effetti del provvedimento. Secondo il richiamo giurisprudenziale effettuato dalla Sezione, eventuali riserve non sarebbero idonee a escludere l’effetto preclusivo una volta sottoscritto il contratto.

Incombenti istruttori

Il Collegio ha ritenuto il ricorso non maturo per la decisione e ha disposto che il Ministero della salute:

  • acquisisca dalla Regione Campania e dall’ASL Salerno gli elementi necessari per riferire analiticamente sui singoli motivi di ricorso;
  • accerti se la società ricorrente abbia sottoscritto i contratti relativi agli anni 2018-2021;
  • verifichi la presenza e l’accettazione delle clausole di salvaguardia;
  • trasmetta alla Sezione copia integrale dei contratti e delle clausole;
  • produca la prova della sottoscrizione da parte della ricorrente.

Gli adempimenti devono essere eseguiti entro novanta giorni dalla comunicazione del parere.

Conclusioni

La Sezione non ha accolto né respinto il ricorso e non ha esaminato definitivamente le censure relative alla legittimità dei criteri regionali di determinazione dei tetti di spesa. Ha disposto l’integrazione istruttoria e rinviato la trattazione a una successiva adunanza, che sarà fissata dal Presidente della Sezione. L’esito definitivo dipenderà, in via preliminare, dall’eventuale sottoscrizione dei contratti e delle clausole di salvaguardia da parte della ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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