Cassazione Penale, Ordinanza n. 29262/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado a anni 1 e mesi 1 di reclusione ed euro 3.500 di multa per detenzione di hashish ai fini di cessione a terzi e per porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello e di una bomboletta di spray al peperoncino. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta finalità di spaccio, sostenendo in sostanza che la detenzione non fosse destinata alla cessione. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile in sede di legittimità perché diretto a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito, sorrette da motivazione congrua: la Corte territoriale aveva valorizzato il quantitativo di hashish pari a 110 dosi medie singole, incompatibile con l'uso personale, l'assenza di un'attività lavorativa lecita tale da giustificare la spesa sostenuta e le manovre repentine del conducente alla vista degli agenti, indice di consapevolezza dell'illiceità della detenzione. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo per vizi logico-giuridici e può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; nel caso concreto la Corte d'appello aveva evidenziato l'assenza di elementi di positivo apprezzamento e i precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, ritenuti indicativi di negativa personalità. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato come norma incriminatrice per la detenzione di hashish ai fini di cessione a terzi in quantità incompatibile con l'uso personale
art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110 del 1975
richiamato come norma incriminatrice per il porto fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello e di una bomboletta di spray al peperoncino
le attenuanti generiche non richiedono più, dopo la riforma del 2008, il solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle per assenza di elementi positivi e valorizzazione di precedenti penali
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è applicabile quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. in tema di attenuanti generiche
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile, se non nei limiti del vizio di motivazione radicale, la contestazione che si risolva nella rivalutazione del materiale probatorio e nella diversa ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La finalità di spaccio può essere desunta in via indiziaria da elementi oggettivi quali il quantitativo di sostanza detenuta, la sua divisibilità in dosi incompatibili con l'uso personale, l'assenza di giustificazioni economiche plausibili per l'acquisto e i comportamenti sintomatici di consapevolezza dell'illiceità della condotta.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito motivi in base all'assenza di elementi favorevoli valutabili e ai precedenti penali dell'imputato; non è sufficiente invocare il solo stato di incensuratezza.
- Il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente che consideri quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché dia conto delle specifiche deduzioni difensive trascurate.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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