Cassazione Penale, Ordinanza n. 29240/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari, che in parziale riforma della decisione di primo grado aveva riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e lo aveva condannato a mesi 10 di reclusione ed euro 1.500 di multa per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (hashish e marijuana) a un soggetto minorenne, con riqualificazione dell'originaria imputazione agli artt. 81 c.p., 80, comma 1, lett. a), e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza e per la mancata riduzione della pena-base. La Corte di cassazione, però, non è entrata nel merito delle censure perché il ricorso era stato proposto dopo l'entrata in vigore della riforma dell'art. 613 c.p.p. ed era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, anziché da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. È stato ritenuto irrilevante che la firma del ricorso fosse stata autenticata da un legale o che il difensore avesse sottoscritto "per accettazione" il mandato e la delega al deposito, poiché ciò non gli attribuisce la titolarità dell'atto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte e deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato l'art. 613, comma 1, c.p.p., eliminando la possibilità per l'imputato di presentare ricorso personale.
artt. 81 c.p., 80, comma 1, lett. a), e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norme che costituivano il titolo della riqualificata imputazione per detenzione e cessione di stupefacenti a soggetto minorenne, oggetto della sentenza impugnata.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
- L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un difensore e la sottoscrizione "per accettazione" del mandato o della delega al deposito non sanano il difetto di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato, poiché non attribuiscono a quest'ultimo la titolarità dell'atto di impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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