Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 29238/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado limitatamente al trattamento sanzionatorio, lo ha condannato a quattro anni di reclusione ed euro 11.000 di multa per plurimi fatti di detenzione, trasporto, ricezione e consegna di sostanze stupefacenti, contestati in concorso ex art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'aumento di pena senza adeguata considerazione delle circostanze concrete.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sulla recidiva investisse una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logicamente adeguata: la Corte di appello aveva valorizzato la significativa maggiore pericolosità dell'imputato, desunta dal precedente specifico irrevocabile e dalle numerose ulteriori condanne per reati anche in materia di stupefacenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice relativa alla detenzione, trasporto, ricezione e consegna di sostanze stupefacenti.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la declaratoria di inammissibilità priva di colpa ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La valutazione della recidiva appartiene al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per vizi di motivazione realmente illogici o giuridicamente incongrui, non per una diversa lettura del merito.
  • Ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena per recidiva, il giudice deve verificare in concreto se i precedenti siano espressivi di un effettivo incremento dello spessore criminale e della pericolosità sociale dell'imputato.
  • La motivazione sulla recidiva è adeguata quando valorizza elementi individualizzanti concreti, quali precedenti specifici, numero e natura delle pregresse condanne, distanza temporale e complessiva personalità del reo, non essendo sufficiente un mero riscontro formale dei precedenti penali.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sindacare la valutazione di merito sulla recidiva se la sentenza impugnata ha spiegato in modo coerente le ragioni per cui ritiene sussistente una maggiore pericolosità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiReati tributariProcesso penaleStupefacenti
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.