Cassazione Penale, Ordinanza n. 29234/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 16.666.000,00 di multa per il reato previsto dagli artt. 291-bis e 291-ter, comma 1, del D.P.R. 43/1973. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione sull'entità del trattamento sanzionatorio irrogato. Successivamente perveniva dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta valida rinuncia dell'imputato, ai sensi dell'art. 589, comma 3, c.p.p. e dell'art. 591, lett. d), c.p.p. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, quale esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, estingue immediatamente il rapporto processuale e comporta l'immediato passaggio in giudicato della sentenza. È stata disposta la sola condanna al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la sentenza non ne esamina il contenuto nel merito, perché il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 291-ter, comma 1, d.P.R. 43/1973
Norma richiamata nel titolo di reato per cui vi era stata condanna; non oggetto di esame nel merito per effetto della rinuncia al ricorso.
Prevede l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia valida e sopravvenuta all'impugnazione.
Disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ne afferma la validità quale causa di immediata estinzione del rapporto processuale.
Massime di principio
- La rinuncia validamente proposta al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. e fa venir meno il rapporto processuale di impugnazione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è espressione di un diritto potestativo dell'avente diritto e produce l'immediato passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Quando l'inammissibilità deriva da rinuncia valida al ricorso, la Corte provvede alla sola condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza esaminare i motivi di merito.
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