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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29237/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio, lo aveva condannato alla pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione ed euro 27.000 di multa per detenzione, ai fini di cessione a terzi, di cocaina e hashish. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito alle dichiarazioni del teste qualificato un significato contrastante con il dato letterale e avesse erroneamente ritenuto che le espressioni criptiche usate nelle conversazioni intercettate fossero univocamente riferibili a sostanze stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure formulate investissero profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati al giudice di merito e non deducibili in sede di legittimità, ove la motivazione sia congrua, esauriente e логicamente coerente. Ha inoltre affermato che l'interpretazione delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori costituisce questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità quando il giudice di merito la sorregga con motivazione non illogica. La Corte ha richiamato una serie di elementi sintomatici ritenuti dalla sentenza impugnata convergenti nel senso dell'associazione tra il codice linguistico e lo stupefacente, escludendo il significato letterale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione a terzi, in relazione a cocaina e hashish.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La valutazione del significato delle conversazioni intercettate e delle espressioni criptiche utilizzate dagli interlocutori è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • Il vizio di motivazione e il travisamento della prova non consentono di sollecitare in cassazione una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto quando la decisione impugnata si fondi su elementi sintomatici plurimi e convergenti.
  • La deduzione di un significato letterale alternativo delle espressioni intercettate non è sufficiente a fondare il ricorso di legittimità se la sentenza di merito spiega in modo logico perché quel significato debba essere escluso alla luce del contesto complessivo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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