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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29235/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della decisione di primo grado e riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione per il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili. I fatti contestati riguardano la condotta del legale rappresentante di una società, accusato di avere occultato o distrutto documenti contabili obbligatoriamente conservati al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, impedendo la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto integrato l'elemento oggettivo nonostante la spontanea esibizione, all'Autorità controllante, dell'estratto conto bancario relativo al 2014. Con il secondo motivo contesta la sussistenza del dolo specifico di evasione, evidenziando il proprio comportamento collaborativo e l'esibizione di estratti conto e fatture del 2015 e dell'estratto conto societario del 2014. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 2, comma 2, c.p., assumendo che la Corte avrebbe applicato la disciplina sanzionatoria più severa introdotta dal d.l. n. 124/2019, anziché quella previgente, poiché il reato si sarebbe consumato prima dell'entrata in vigore della novella. Con il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenuta applicabile in base alla cornice edittale del previgente art. 10 d.lgs. n. 74/2000.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze su elemento oggettivo e dolo specifico sono ritenute estranee al sindacato di legittimità perché mirano a una nuova valutazione della prova e del fatto, già congruamente esaminati dai giudici di merito, che hanno valorizzato l'esigenza di controlli incrociati e acquisizioni presso terzi per ricostruire reddito e volume d'affari. I motivi relativi alla successione di leggi penali e all'art. 131-bis c.p. sono giudicati manifestamente infondati, perché il reato di occultamento/distruzione delle scritture contabili ha natura permanente e si consuma alla conclusione dell'accertamento fiscale, avvenuta nel caso concreto il 03/12/2019; pertanto si applica la disciplina introdotta dal d.l. n. 124/2019 e, essendo il minimo edittale vigente al momento della consumazione pari a tre anni, è esclusa la particolare tenuità del fatto. Conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    occultato o distrutto scritture contabili o documenti di cui era obbligatoria la conservazione, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o il volume di affari

    Integra il delitto la condotta di occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori quando impedisce, anche solo con necessità di acquisizioni presso terzi, la ricostruzione del reddito o del volume d'affari; il reato ha natura permanente e si consuma alla conclusione dell'accertamento fiscale.

  • art. 192 c.p.p.

    Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione della prova sono inammissibili in cassazione se la motivazione del giudice di merito è congrua ed esauriente.

  • art. 2, comma 2, c.p.

    La lex mitior si applica in relazione alla disciplina vigente al momento della consumazione del reato; per i reati permanenti rileva il momento in cui cessa la permanenza.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è preclusa quando, al momento della consumazione, la cornice edittale applicabile non consente il requisito del minimo di pena richiesto dalla norma.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non richiede un'impossibilità assoluta: il reato è integrato anche quando l'attività di accertamento debba avvalersi di documentazione acquisita presso terzi.
  • Ai fini della prova del dolo specifico di evasione, la produzione di reddito e di volume d'affari può essere desunta da elementi indiziari e dalle normali regole di esperienza, specie quando l'agente sia titolare di un'attività economica e l'indagine confermi l'esistenza di operazioni commerciali.
  • Le doglianze che contestano ricostruzione del fatto, attendibilità degli elementi probatori o valutazione degli indizi non sono proponibili in cassazione come meri vizi di motivazione, se la decisione di merito è sorretta da argomentazione logica e completa.
  • Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili ha natura permanente: la consumazione coincide con la cessazione dell'obbligo di esibizione, cioè con la conclusione del controllo o accertamento fiscale, non con il suo semplice inizio.
  • Per i reati permanenti, la disciplina penale applicabile e la verifica della successione di leggi nel tempo devono essere riferite al momento di cessazione della permanenza.
  • La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la pena edittale applicabile al momento della consumazione non consente il requisito minimo richiesto dall'art. 131-bis c.p.

Come è indicizzato

MaterieOccultamento/distruzione di documenti contabiliImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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