Cassazione Penale, Ordinanza n. 29243/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, titolare di una ditta individuale, era stata condannata in primo grado e la condanna era stata confermata in appello per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, occultato e/o distrutto le scritture contabili e i documenti la cui conservazione è obbligatoria. Con un unico motivo di ricorso ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata lacunosa nel negare tale beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di particolare tenuità del fatto richieda la positiva valutazione di tutte le componenti previste dalla norma e che, ai fini del diniego, sia sufficiente anche la valutazione negativa di uno solo dei presupposti. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva evidenziato elementi ostativi rilevanti, cioè l'occultamento o distruzione delle scritture, un debito erariale di euro 20.000 e la presentazione della denuncia di smarrimento solo dopo la richiesta di esibizione da parte dell'autorità controllante. Inoltre la ricorrente non aveva allegato specificamente i presupposti della causa di non punibilità, né aveva dimostrato la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
viene richiamato quale norma incriminatrice per l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili e dei documenti obbligatori, finalizzati all'evasione di imposte sui redditi e IVA.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione di tutti i presupposti previsti; il diniego è sufficiente anche se uno solo di essi risulta negativo. L'imputato deve allegare specificamente i relativi presupposti.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
è richiamata per escludere che possa ravvisarsi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'esonero dalla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non opera automaticamente: il giudice deve verificare positivamente tutti i presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p.; la mancanza anche di uno solo di essi legittima il diniego della causa di non punibilità.
- Chi invoca la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve allegare in modo specifico gli elementi che ne integrano i presupposti; in mancanza di tale allegazione, la censura sulla motivazione del diniego è difficilmente scrutinabile in cassazione.
- Nel reato di occultamento o distruzione di scritture contabili finalizzato all'evasione, elementi come l'entità del debito erariale e la tardività della denuncia di smarrimento dei documenti possono essere valorizzati per escludere la particolare tenuità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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