Cassazione Civile, Ordinanza n. 01751/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2011, con ripresa a tassazione di vari costi e componenti negativi ai fini IRAP, IRES e IVA: costi per consulenze ritenuti indeterminati, interessi passivi indeducibili, rimanenze finali non dichiarate e costi cd. black list per mancata prova delle esimenti previste dall'art. 110 t.u.i.r. La società aveva ottenuto in primo grado un accoglimento parziale, ma in appello la CTR aveva accolto integralmente l'impugnazione dell'Ufficio. La sentenza di appello era stata poi oggetto sia di ricorso per cassazione sia di ricorso per revocazione; nel giudizio di revocazione la CTR aveva riconosciuto un errore di fatto, revocato la precedente decisione e riaperto il giudizio di appello, ritenendo sussistenti le esimenti dell'art. 110 t.u.i.r. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza di revocazione, deducendo: (i) nullità della sentenza e del procedimento per insussistenza di un vero errore di fatto revocatorio e per indebita rivalutazione delle prove oltre i limiti del giudizio ex art. 395, n. 4, c.p.c.; (ii) violazione dell'art. 110 t.u.i.r. e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provate le esimenti senza che la contribuente ne avesse dato dimostrazione. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta un ulteriore errore revocatorio. Tuttavia, nelle more, la società ha aderito alla definizione agevolata della lite pendente prevista dalla L. n. 197/2022, con conseguente estinzione del giudizio riunito e richiesta di cessazione della materia del contendere anche per il presente giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto che il ricorso connesso, già riunito, era stato definito con adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022, ed era stato dichiarato estinto con decreto. Poiché il presente giudizio riguardava il medesimo atto impositivo e la stessa controversia, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso la sentenza tributaria.
Richiamato quale causa di revocazione per errore di fatto percettivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento per asserita insussistenza dei presupposti del giudizio revocatorio.
Richiamato sia per la deducibilità dei costi black list sia per le esimenti alternative che, secondo l'Agenzia, non sarebbero state provate dalla contribuente.
Citato con riferimento all'indeducibilità degli interessi passivi ripresi a tassazione.
Citato con riferimento alle rimanenze finali non dichiarate.
Richiamato per sostenere che l'onere della prova delle esimenti gravava sulla contribuente.
art. 1, commi 186 e ss., L. n. 197/2022
Applicato quale disciplina della definizione agevolata della lite pendente che ha determinato l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria è definita tramite adesione a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge, il giudizio pendente relativo al medesimo rapporto sostanziale deve essere dichiarato estinto o cessato per sopravvenuta definizione della controversia.
- La definizione agevolata della lite assorbe l'interesse alla decisione sul ricorso per cassazione quando il relativo giudizio abbia ad oggetto il medesimo atto impositivo già definito dalla parte aderente.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte compensa normalmente le spese e non procede al raddoppio del contributo unificato.
- Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., l'errore di fatto deve consistere in una svista percettiva e non può tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio o in un nuovo giudizio di merito.
- Nei contenziosi fiscali relativi a costi non deducibili, l'onere di provare le condizioni di deducibilità o le esimenti previste dalla norma grava sul contribuente che intenda avvalersene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01676/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01678/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01679/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01680/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01681/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_civile · 26 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01683/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →