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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19430/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un'intimazione di pagamento relativa a IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2007, deducendo in origine la mancata regolare notificazione dell'avviso di accertamento presupposto e, inoltre, la prescrizione dei crediti erariali. La CTR aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo valida la notificazione dell'avviso eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo risultante in anagrafe, con deposito in casa comunale e invio della raccomandata informativa, perfezionatasi dopo il decorso di dieci giorni dalla spedizione. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che la relata avrebbe attestato un trasferimento del destinatario e che, in ogni caso, sarebbero state necessarie ricerche preventive e la prova della ricezione della raccomandata informativa; con il secondo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi, tra cui la prescrizione e le difese di merito sulla natura degli importi recuperati e sulla giustificazione di versamenti e prelievi bancari posti a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e in parte inammissibile, osservando che la CTR aveva accertato in fatto la temporanea assenza del destinatario all'indirizzo di residenza, non un trasferimento in luogo ignoto; perciò era corretta l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. senza necessità di ulteriori ricerche. Ha inoltre ribadito che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa ove questa non sia ricevuta. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dal rigetto del primo, perché la validità e tempestività della notifica dell'avviso di accertamento rendevano non maturata la prescrizione al momento dell'intimazione di pagamento e comunque facevano valere che le questioni di merito dovevano essere sollevate con tempestiva impugnazione dell'atto impositivo. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese di lite e a versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    norma processuale invocata per censurare in cassazione la decisione sulla validità della notifica e sull'applicazione delle norme tributarie e processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

    norma processuale invocata per contestare l'omessa considerazione di difese e fatti ritenuti decisivi dal contribuente.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come disciplina della notifica degli atti della riscossione, ma la Corte non ravvisa violazione nella fattispecie, poiché la censura si fondava su una ricostruzione fattuale non accolta dai giudici di merito.

  • art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente quale procedura da applicare in caso di trasferimento/irreperibilità; la Corte precisa che essa opera in ipotesi di irreperibilità assoluta e richiede preventive ricerche, non nel caso di mera assenza nel luogo di residenza.

  • art. 140 c.p.c.

    ritenuto correttamente applicato quando il destinatario è temporaneamente assente nel luogo di residenza o lavoro; il perfezionamento per il destinatario avviene trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa se non ricevuta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente per contestare il merito dell'accertamento fondato su movimenti bancari, ma le relative censure restano assorbite.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il messo rinvenga il destinatario temporaneamente assente nel luogo di residenza o nel luogo ove svolge l'attività, la notificazione può essere eseguita secondo l'art. 140 c.p.c. senza necessità di ulteriori ricerche di altro indirizzo.
  • Le preventive ricerche sono richieste per la diversa ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario trasferitosi in luogo sconosciuto, non per la mera mancata reperibilità nel domicilio o nella sede conosciuti.
  • La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario, in caso di mancata ricezione della raccomandata informativa, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione, essendo tale termine sufficiente a far presumere la conoscibilità dell'atto.
  • Le censure di legittimità che presuppongano una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano con l'accertamento fattuale contenuto nella sentenza impugnata.
  • La contestazione del merito della pretesa tributaria deve essere proposta con tempestiva impugnazione dell'atto impositivo; se la notifica di quest'ultimo è valida e tempestiva, le questioni di merito non possono essere recuperate contro l'intimazione di pagamento successiva.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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