Cassazione Civile, Ordinanza n. 11761/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d'impresa di una società di persone, imputandolo ai soci pro quota, e aveva disconosciuto un'agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 388 del 2000 per investimenti ambientali. In particolare, l'Ufficio contestava che dalla relazione tecnica prodotta non fosse ricavabile il c.d. sovraccosto ambientale, cioè il maggior costo dell'impianto a minore impatto rispetto a un impianto ordinario, ritenendo violato l'art. 6, comma 5, della legge n. 388 del 2000, che richiede un approccio incrementale. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR, su appello principale della società e incidentale dell'Agenzia, aveva accolto l'appello della contribuente e rigettato quello dell'Ufficio, annullando gli avvisi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 6, commi 13, 15 e 19, legge n. 388 del 2000, e 2727 e 2697 c.c., per avere la CTR confuso il sovraccosto ambientale con il limite massimo dell'agevolazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere verificato in concreto la sussistenza del sovraccosto; 3) violazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto annullabile l'avviso per obiettiva incertezza interpretativa.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha accolto l'istanza dei contribuenti di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha verificato che le domande erano state presentate tempestivamente, che era stata pagata la prima ed unica rata, che non risultava un diniego dell'Agenzia né un'istanza di trattazione, e ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina della definizione agevolata. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione per definizione agevolata, non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 6 commi 13, 15 e 19 legge n. 388 del 2000
approccio incrementale; sovraccosto ambientale
la disciplina agevolativa sugli investimenti ambientali richiede la corretta individuazione del costo incrementale o sovraccosto ambientale e non va confusa con il limite massimo di agevolazione previsto dalla norma
richiamato come norma sulla prova per presunzioni, in relazione alla dedotta erronea ricostruzione del sovraccosto
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla sussistenza del sovraccosto ambientale
invocato dall'Agenzia per contestare l'annullamento dell'atto fondato sulla asserita obiettiva incertezza interpretativa
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, e determina l'estinzione del processo al ricorrere delle condizioni previste
art. 7 del d.l. n. 119 del 2018
richiamato insieme all'art. 6 quale base normativa della definizione agevolata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata della lite
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio si estingue e il ricorso per cassazione non viene esaminato nel merito.
- La definizione agevolata in Cassazione richiede la tempestiva presentazione dell'istanza, il pagamento almeno della prima rata e l'assenza di diniego dell'Ufficio, oltre alla mancata istanza di trattazione entro il termine previsto.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
- Nei giudizi relativi ad agevolazioni fiscali ambientali, la corretta individuazione del sovraccosto/incremento di costo è il presupposto centrale del beneficio e non può essere confusa con il limite massimo dell'agevolazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11639/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11640/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11641/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11642/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11643/2026 del 29/04/2026
- ordinanza_civile · 29 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 11644/2026 del 29/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →