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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11761/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2008, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito d'impresa di una società di persone, imputandolo ai soci pro quota, e aveva disconosciuto un'agevolazione fiscale prevista dalla legge n. 388 del 2000 per investimenti ambientali. In particolare, l'Ufficio contestava che dalla relazione tecnica prodotta non fosse ricavabile il c.d. sovraccosto ambientale, cioè il maggior costo dell'impianto a minore impatto rispetto a un impianto ordinario, ritenendo violato l'art. 6, comma 5, della legge n. 388 del 2000, che richiede un approccio incrementale. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della contribuente; la CTR, su appello principale della società e incidentale dell'Agenzia, aveva accolto l'appello della contribuente e rigettato quello dell'Ufficio, annullando gli avvisi. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 6, commi 13, 15 e 19, legge n. 388 del 2000, e 2727 e 2697 c.c., per avere la CTR confuso il sovraccosto ambientale con il limite massimo dell'agevolazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere verificato in concreto la sussistenza del sovraccosto; 3) violazione dell'art. 10 della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR ritenuto annullabile l'avviso per obiettiva incertezza interpretativa.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha accolto l'istanza dei contribuenti di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. Ha verificato che le domande erano state presentate tempestivamente, che era stata pagata la prima ed unica rata, che non risultava un diniego dell'Agenzia né un'istanza di trattazione, e ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina della definizione agevolata. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione per definizione agevolata, non si applica il contributo unificato aggiuntivo previsto per rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 6 commi 13, 15 e 19 legge n. 388 del 2000

    approccio incrementale; sovraccosto ambientale

    la disciplina agevolativa sugli investimenti ambientali richiede la corretta individuazione del costo incrementale o sovraccosto ambientale e non va confusa con il limite massimo di agevolazione previsto dalla norma

  • art. 2727 c.c.

    richiamato come norma sulla prova per presunzioni, in relazione alla dedotta erronea ricostruzione del sovraccosto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio sulla sussistenza del sovraccosto ambientale

  • art. 10 legge n. 212 del 2000

    invocato dall'Agenzia per contestare l'annullamento dell'atto fondato sulla asserita obiettiva incertezza interpretativa

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, e determina l'estinzione del processo al ricorrere delle condizioni previste

  • art. 7 del d.l. n. 119 del 2018

    richiamato insieme all'art. 6 quale base normativa della definizione agevolata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata della lite

Massime di principio

  • Quando la controversia tributaria è stata validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio si estingue e il ricorso per cassazione non viene esaminato nel merito.
  • La definizione agevolata in Cassazione richiede la tempestiva presentazione dell'istanza, il pagamento almeno della prima rata e l'assenza di diniego dell'Ufficio, oltre alla mancata istanza di trattazione entro il termine previsto.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
  • Nei giudizi relativi ad agevolazioni fiscali ambientali, la corretta individuazione del sovraccosto/incremento di costo è il presupposto centrale del beneficio e non può essere confusa con il limite massimo dell'agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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