Cassazione Civile, Ordinanza n. 25015/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un lavoratore volta a ottenere la proroga dell'indennità di mobilità per il periodo successivo alla fruizione originaria del trattamento. La Corte d'appello aveva negato il diritto, ritenendo che la proroga prevista dall'art. 5, comma 17, del d.l. n. 299/1994 non spettasse perché il lavoratore non era titolare di trattamento in corso nel 1994 e perché non risultava proposta la domanda amministrativa di proroga. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione delle norme che avevano progressivamente prorogato il trattamento di mobilità, sostenendo che l'originaria scadenza fosse stata estesa prima al 1993, poi al 1994 e infine al 1995; 2) violazione dell'art. 5, comma 17, d.l. n. 299/1994, contestando l'affermazione circa la mancata presentazione della domanda amministrativa; 3) violazione dell'art. 113 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per non avere il giudice di merito applicato d'ufficio la disciplina ritenuta pertinente in base al principio iura novit curia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo, osservando che la proroga prevista dall'art. 5, comma 17, del d.l. n. 299/1994 presuppone che il lavoratore sia titolare di trattamento di mobilità in corso nel primo semestre del 1994, requisito che non risultava sussistere nel caso esaminato. Ha inoltre rilevato che il ricorrente, invocando l'applicazione dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto-legge, non aveva allegato né dimostrato i presupposti fattuali specifici richiesti da tale disposizione, sicché il motivo era inammissibile per genericità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché investiva una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata, mentre l'altra ratio, non validamente censurata, era di per sé sufficiente a sorreggere la decisione. Il ricorso è stato quindi respinto con conferma del diniego dell'indennità di mobilità.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 148/1993 conv. in l. n. 236/1993
richiamato dal ricorrente come norma che avrebbe prorogato il trattamento di mobilità fino al 1993.
art. 5, comma 4, d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994
ritenuto dalla Corte norma riferita a una categoria specifica di lavoratori che abbiano compiuto 50 anni al 3.12.1992 e abbiano lavorato nelle aree indicate dall'art. 7, comma 2, l. n. 223/1991; il ricorrente non aveva allegato i relativi presupposti fattuali.
art. 5, comma 17, d.l. n. 299/1994 conv. in l. n. 451/1994
la proroga prevista da questa disposizione opera solo per chi sia titolare di trattamento di mobilità in corso nel primo semestre del 1994.
art. 1, d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996
richiamato dal ricorrente come ulteriore norma di proroga del trattamento fino al 1995.
art. 4, d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996
richiamato dal ricorrente come ulteriore norma di proroga del trattamento fino al 1995.
art. 7, comma 5, l. n. 223/1991
disposizione richiamata quale presupposto della proroga invocata dal ricorrente; la Corte rileva che non erano stati allegati i suoi requisiti fattuali.
art. 7, comma 2, l. n. 223/1991
individua le aree territoriali rilevanti per la proroga speciale richiamata dall'art. 5, comma 4, d.l. n. 299/1994.
invocato per sostenere il dovere del giudice di applicare d'ufficio la norma corretta in base al principio iura novit curia.
Massime di principio
- La proroga dell'indennità di mobilità prevista da una norma speciale richiede la sussistenza rigorosa dei presupposti soggettivi e temporali espressamente indicati dalla disposizione; in mancanza, la domanda va respinta.
- Chi invoca in cassazione l'applicazione di una diversa disciplina favorevole deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi che ne integrano i presupposti; in difetto il motivo è inammissibile per genericità.
- Una censura che colpisca soltanto una delle rationes decidendi autonome della sentenza impugnata è inammissibile o comunque inidonea a determinare la cassazione, se l'altra ratio non è validamente investita.
- Il principio iura novit curia non esonera la parte dall'onere di allegare i fatti storici necessari a integrare la fattispecie normativa invocata.
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