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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08118/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La società fornitrice chiedeva il pagamento del corrispettivo di forniture di alcolici sostenendo che le merci erano state consegnate a grossisti mediante un meccanismo illecito organizzato dal proprio agente di zona, che aveva predisposto ordini fittizi intestati a clienti reali e aveva fatto recapitare la merce ai grossisti senza che questi la pagassero alla società. In appello la domanda era stata respinta. Nel ricorso per cassazione la fornitrice deduceva: 1) violazione dell'art. 2043 c.c. per non avere la Corte d'appello accertato correttamente il fatto illecito e il concorso dei grossisti, limitandosi a profili penalistici ritenuti non pertinenti; 2) violazione dell'art. 1218 c.c. perché la domanda subordinata di adempimento contrattuale era stata qualificata come mutatio libelli anziché emendatio; 3) violazione degli artt. 2704, 2697, 1188 e 1189 c.c. per avere la sentenza ritenuto provato il pagamento, benché i versamenti fossero stati fatti all'agente e non alla preponente e senza opponibilità a quest'ultima delle modalità di pagamento; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione/valutazione dell'onere della prova circa l'avvenuto pagamento delle merci.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere un riesame del merito e delle prove, precluso in sede di legittimità. Ha inoltre confermato che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi in tema di responsabilità aquiliana, prova del reato incidenter tantum in sede civile, pagamento liberatorio al soggetto apparentemente legittimato a riceverlo e distinzione tra emendatio e mutatio libelli. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come fondamento della domanda risarcitoria extracontrattuale; la Corte ribadisce che, se il fatto illecito allegato integra anche ipotesi di reato, il giudice civile deve accertarne incidenter tantum tutti gli elementi costitutivi, inclusa la componente soggettiva, e l'attore deve provarli.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato quale titolo della domanda subordinata di responsabilità contrattuale; la Corte non entra nel merito della pretesa, ma conferma che la diversa base fattuale della domanda subordinata ne giustificava la qualificazione come nuova causa petendi se fondata su presupposti diversi.

  • art. 2704 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'opponibilità a terzi dei pagamenti e degli atti negoziali; la Corte non accoglie la censura perché la questione, nei fatti, tendeva a rimettere in discussione l'accertamento probatorio del pagamento.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione della norma sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non vi è violazione quando la censura mira solo a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema del pagamento a soggetto non legittimato; la Corte conferma il principio per cui il pagamento a chi appaia legittimato a riceverlo può liberare il debitore in presenza della buona fede e del comportamento del creditore che abbia determinato l'errore.

  • art. 1189 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul pagamento al creditore apparente o al soggetto apparente legittimato; la Corte richiama il principio del pagamento liberatorio in buona fede a persona che appaia legittimata a ricevere.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore ragione di inammissibilità del motivo relativo alla mutatio libelli, in quanto la censura non superava il consolidato orientamento della Corte.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla memoria con cui era stata introdotta la domanda subordinata; la Corte conferma che il mutamento della causa petendi oltre i limiti dell'emendatio integra mutatio libelli.

  • art. 651 c.p.p.

    Richiamato per affermare che, in mancanza di giudicato penale di condanna vincolante, il giudice civile deve accertare autonomamente e incidenter tantum il reato dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente in caso di inammissibilità.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto o della valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta soltanto il peso attribuito alle prove acquisite.
  • Quando l'azione civile si fonda su un fatto illecito che si assume costituire reato, il giudice civile deve accertare incidenter tantum l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie, anche soggettivi, e l'attore deve fornire la relativa prova.
  • Il debitore è liberato se paga in buona fede a chi appaia legittimato a ricevere il pagamento per conto del creditore, soprattutto quando il comportamento del creditore abbia concorso a generare l'errore sull'identità o sui poteri del ricevente.
  • Il pagamento effettuato all'agente che, secondo le risultanze di causa, era normalmente incaricato anche della riscossione e verso il quale i terzi non erano a conoscenza di eventuali limitazioni interne, può essere liberatorio nei confronti della preponente.
  • La modifica della causa petendi, quando introduce fatti costitutivi diversi e un nuovo tema di indagine, esula dalla mera emendatio e integra mutatio libelli, con conseguente inammissibilità secondo i limiti processuali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniInadempimento
RamiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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