Cassazione Civile, Ordinanza n. 27131/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una committente aveva agito contro l’impresa esecutrice, il progettista-direttore dei lavori e il collaudatore, deducendo che un fabbricato realizzato non fosse conforme alla normativa antisismica nonostante il collaudo e chiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale aveva condannato in solido impresa, progettista-direttore dei lavori e collaudatore al risarcimento di una somma, oltre a porre a carico del progettista e del collaudatore il costo necessario per un nuovo collaudo. In appello, promosso dal progettista, la corte territoriale aveva escluso la sua condanna per il costo del collaudo, ma aveva confermato nel resto la sua responsabilità, ritenendo che il mancato rispetto delle prescrizioni antisismiche integrasse un grave difetto ex art. 1669 c.c. e che la circolare ministeriale richiamata servisse a concretizzare la regola dell’arte tecnica. Il ricorrente in cassazione articolava sei motivi: violazione di legge per avere attribuito rilievo alla circolare ministeriale come fonte del mancato rispetto della legge; omesso esame di fatti decisivi relativi alle critiche alla consulenza tecnica; omesso esame della richiesta di accertare la conformità antisismica; violazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto provata la responsabilità sulla base della consulenza e della circolare; omesso esame delle singole voci di danno; omessa specificazione delle violazioni dei doveri di alta vigilanza del direttore dei lavori, con generico riferimento ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi, poiché la sentenza d’appello non aveva elevato la circolare a fonte normativa, ma l’aveva considerata come parametro della buona tecnica costruttiva e della regola dell’arte in materia antisismica. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato le diverse rationes di fatto delle decisioni di merito; inoltre, la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, non consentito in cassazione. Il sesto motivo è stato anche censurato perché formulato in modo generico e non ricondotto con chiarezza a uno dei vizi tassativi dell’art. 360 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La violazione delle regole tecniche antisismiche può integrare un grave difetto dell’opera, coinvolgendo la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore per i vizi costruttivi.
Il consulente tecnico aveva accertato l’assenza dei requisiti minimi richiesti dalla disciplina antisismica; tale rilievo è stato valorizzato dal giudice di merito.
circolare ministeriale n. 65/aa.gg./1997 del 10/4/1997
Non è fonte normativa in senso proprio, ma può concorrere a definire la regola dell’arte cui devono attenersi progettista, appaltatore e direttore dei lavori.
La sua invocazione non consente di ottenere in cassazione un nuovo vaglio delle prove, se la censura mira solo a contestare l’apprezzamento fattuale del giudice di merito.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata e i motivi devono essere specifici, tassativi e chiaramente ricondotti a uno dei vizi previsti dalla norma.
Consente una declaratoria di inammissibilità quando il motivo non supera il filtro di manifesta infondatezza alla luce della giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di responsabilità per gravi difetti dell’opera, il mancato rispetto delle regole tecniche antisismiche può integrare violazione della regola dell’arte e fondare la responsabilità dei soggetti tecnici della costruzione, anche se il richiamo proviene da una circolare non avente valore normativo.
- La circolare amministrativa non assume rango di legge, ma può essere utilizzata come criterio tecnico per specificare il contenuto della diligenza professionale e della corretta esecuzione dell’opera.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la doglianza è inammissibile quando mira solo a contestare l’apprezzamento fattuale del giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere formulato con motivi specifici e riconducibili a vizi tipizzati; censure generiche o formulate in modo libero non superano il vaglio di ammissibilità.
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