Cassazione Civile, Ordinanza n. 32956/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto in sede monitoria, davanti al consigliere delegato della Corte d'appello, un equo indennizzo di euro 1.200,00 ciascuno per la non ragionevole durata di un processo civile, con condanna del Ministero al rimborso delle spese legali liquidate in complessivi euro 648,00. Hanno poi proposto opposizione davanti al collegio lamentando che la liquidazione delle spese fosse avvenuta in misura inferiore ai minimi tariffari e che il consigliere delegato avesse erroneamente applicato la tabella 8 del d.m. n. 55/2014, invece della tabella 12, sostenendo che il procedimento avesse natura contenziosa. In cassazione hanno dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 2233 c.c. e degli artt. 1 e 4 d.m. n. 55/2014.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura. Ha affermato che la liquidazione delle spese della fase davanti al consigliere designato nel procedimento ex lege Pinto va effettuata secondo la tabella n. 8 del d.m. n. 55/2014, relativa ai procedimenti monitori, perché tale prima fase presenta gli stessi tratti del procedimento monitorio ordinario: provvedimento conclusivo in forma di decreto, assenza iniziale di contraddittorio e differita operatività del principio del contraddittorio. Solo la fase successiva di opposizione davanti al collegio assume piena natura contenziosa. In applicazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla condanna alle spese, ma ritenuto non violato perché la liquidazione effettuata nella fase monitoria era corretta secondo la tabella applicabile.
Richiamato unitamente all'art. 91 c.p.c. nel motivo di ricorso, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato a sostegno della censura sui compensi professionali e sui minimi tariffari.
La Corte ha affermato che, per la fase dinanzi al consigliere designato nel procedimento ex lege Pinto, si applica la tabella n. 8 del decreto, rubricata 'procedimenti monitori'.
È la tabella corretta per la liquidazione delle spese della fase monocratica del procedimento ex lege Pinto.
La sua applicazione è stata esclusa per la fase monitoria del procedimento ex lege Pinto.
Lo scrutinio impone l'inammissibilità del ricorso quando il motivo si pone in contrasto con un orientamento di legittimità già consolidato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato sussistente il presupposto per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Richiamato in via argomentativa sulla funzione di filtro delle impugnazioni.
Citato in motivazione solo in via comparativa/argomentativa sul filtro processuale.
Massime di principio
- Nel procedimento per equo indennizzo da irragionevole durata, la fase dinanzi al consigliere designato ha natura assimilabile al procedimento monitorio, sicché la liquidazione delle spese va effettuata secondo la tabella prevista per i procedimenti monitori, anche quando il procedimento si svolge davanti alla corte d'appello.
- Ai fini dell'individuazione della tabella forense applicabile, rilevano la forma del provvedimento conclusivo della prima fase, l'assenza iniziale del contraddittorio e la successiva instaurazione del contraddittorio solo con l'opposizione.
- La fase successiva di opposizione davanti al collegio ha invece piena natura contenziosa, con conseguente diversità del regime rispetto alla fase monocratica.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la censura contrasta con un orientamento di legittimità già consolidato e il giudice di legittimità non deve rinnovare una compiuta adesione alla propria giurisprudenza costante.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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