Sentenza del 19/05/2020 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - indagini finanziarie - autorizzazione - omessa allegazione all'atto - ininfluente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2009 basato su indagini bancarie: il contribuente contestava omessa allegazione/esibizione dell'autorizzazione all'indagine finanziaria, la mancanza dei presupposti per l'accertamento bancario, incongruenze tra quanto emerso nel PVC e nell'accertamento bancario, la non applicabilità della presunzione sui prelevamenti per professionisti, l'esclusione dei pagamenti tracciabili, il disconoscimento di costi deducibili, violazioni in materia di IVA e l'illegittimità/sproporzione delle sanzioni.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello parzialmente: ha ritenuto infondate la maggior parte delle censure (tra cui l'assenza di allegazione dell'autorizzazione alle indagini, l'esistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo/bancario, l'applicabilità della presunzione sui prelevamenti essendo il contribuente qualificato come imprenditore edile, l'onere di prova a carico del contribuente anche con pagamenti tracciabili, e il mancato riconoscimento dei costi in mancanza di prova analitica). Tuttavia ha rilevato che l'Ufficio non ha adeguatamente motivato la considerazione in termini duplicativi di alcune operazioni extraconto (importi 2.524,98 e 4.384,00 euro considerate sia in entrata sia in uscita) e ha disposto la riduzione dell'accertato di tali somme con conseguente ricalcolo di imposte e sanzioni; spese compensate.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)
L'autorizzazione alle indagini finanziarie ha funzione organizzativa interna e non è soggetta a obbligo di motivazione né obbligo di esibizione al contribuente; la sua mancata allegazione non invalida l'atto salvo che la stessa sia materialmente assente e abbia prodotto un concreto pregiudizio.
Le risultanze delle movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell'Amministrazione fiscale; grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica per superare la presunzione; in caso di indagini bancarie l'accertamento si fonda su tali movimenti salvo che il contribuente dimostri diversamente.
art. 39 comma 1 lett. d) e comma 2 DPR 600/1973
Predisposizioni sui presupposti per procedere ad accertamento induttivo/bancario: la mancanza di dichiarazione e di scritture contabili legittima l'uso di metodi induttivi e delle indagini bancarie; se i presupposti operano, l'ufficio può procedere.
art. 41 DPR 600/1973 e art. 55 DPR 633/1976
Norme sul ricorso agli accertamenti induttivi qualora la contabilità sia mancante o la dichiarazione omessa; l'ufficio può determinare imponibile sulla base di dati e notizie raccolte.
art. 51 comma 2 n.2 DPR 633/1972
Ai fini IVA le risultanze degli accertamenti bancari (versamenti e prelievi) possono costituire base per rettifiche se il contribuente non dimostra di averle contabilizzate; la presunzione vale analogamente a quella per le imposte dirette.
Corte Costituzionale sent. 225/2005 e 228/2014
Principi su rilevanza delle movimentazioni bancarie e sulla necessità di tener conto, in via generale, dell'incidenza dei costi; tuttavia la deducibilità dei costi nell'accertamento bancario è subordinata a prova analitica e specifica.
Cassazione (ordinanze e sentenze richiamate: es. Cass. Sez. 5 ord. 34214/2019, ord. 32541/2019, sent. 16929/2015)
Giurisprudenza di legittimità che conferma: (i) natura organizzativa dell'autorizzazione alle indagini finanziarie; (ii) presunzione legale a favore dell'Amministrazione dalle movimentazioni bancarie; (iii) necessità per il contribuente di fornire prova analitica e specifica per superare la presunzione; (iv) possibilità di considerare l'incidenza dei costi purché specificati e dimostrati.
art. 19 DPR 633/1972, art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/1997, art. 7 comma 4 D.Lgs. 472/1992
Norme richiamate in tema di sanzioni IVA e penali amministrative; la Commissione ha ritenuto le sanzioni calcolate nei limiti di legge e proporzionate sul complesso delle annualità accertate; eventuali richieste di riduzione devono rispettare i limiti normativi.
Massime di principio
- La mancata allegazione o esibizione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: essa svolge funzione organizzativa e l'atto è valido a meno che l'autorizzazione sia materialmente assente o la sua omissione abbia arrecato un concreto pregiudizio al contribuente.
- Le risultanze delle movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell'Amministrazione fiscale; spetta al contribuente fornire una prova analitica, operazione per operazione, per scalfire tale presunzione.
- Se il contribuente è qualificabile come imprenditore (anche piccolo imprenditore/artigiano), i prelevamenti bancari possono essere considerati presunzione di ricavi; la regola differisce per alcuni professionisti, ma la qualificazione concreta dell'attività è determinante.
- La tracciabilità dei pagamenti (uso di mezzi tracciabili) non è di per sé sufficiente a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie: il contribuente deve comunque dimostrare la riferibilità soggettiva e oggettiva di ciascuna operazione.
- I costi possono essere dedotti dall'accertamento induttivo/bancario, ma solo se specificati e provati in modo analitico; non è ammesso un riconoscimento generico o meramente percentuale senza elementi probatori.
- L'Ufficio deve motivare adeguatamente ogni passaggio di rielaborazione delle movimentazioni bancarie: operazioni trattate in modo duplicativo (es. conteggiate sia in entrata sia in uscita) richiedono motivazione normativa e logica; in mancanza la rettifica può essere parzialmente annullata.
- Le sanzioni devono essere calcolate nel rispetto delle norme e dei minimi edittali; contestazioni sulla sproporzione possono risultare infondate se la liquidazione è conforme alla disciplina e riferita al complesso delle annualità verificate.
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