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Sentenza

Sentenza del 19/05/2020 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento - indagini finanziarie - autorizzazione - omessa allegazione all'atto - ininfluente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2009 basato su indagini bancarie: il contribuente contestava omessa allegazione/esibizione dell'autorizzazione all'indagine finanziaria, la mancanza dei presupposti per l'accertamento bancario, incongruenze tra quanto emerso nel PVC e nell'accertamento bancario, la non applicabilità della presunzione sui prelevamenti per professionisti, l'esclusione dei pagamenti tracciabili, il disconoscimento di costi deducibili, violazioni in materia di IVA e l'illegittimità/sproporzione delle sanzioni.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello parzialmente: ha ritenuto infondate la maggior parte delle censure (tra cui l'assenza di allegazione dell'autorizzazione alle indagini, l'esistenza dei presupposti per l'accertamento induttivo/bancario, l'applicabilità della presunzione sui prelevamenti essendo il contribuente qualificato come imprenditore edile, l'onere di prova a carico del contribuente anche con pagamenti tracciabili, e il mancato riconoscimento dei costi in mancanza di prova analitica). Tuttavia ha rilevato che l'Ufficio non ha adeguatamente motivato la considerazione in termini duplicativi di alcune operazioni extraconto (importi 2.524,98 e 4.384,00 euro considerate sia in entrata sia in uscita) e ha disposto la riduzione dell'accertato di tali somme con conseguente ricalcolo di imposte e sanzioni; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    L'autorizzazione alle indagini finanziarie ha funzione organizzativa interna e non è soggetta a obbligo di motivazione né obbligo di esibizione al contribuente; la sua mancata allegazione non invalida l'atto salvo che la stessa sia materialmente assente e abbia prodotto un concreto pregiudizio.

  • art. 32 DPR 600/1973

    Le risultanze delle movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell'Amministrazione fiscale; grava sul contribuente l'onere di fornire prova analitica per superare la presunzione; in caso di indagini bancarie l'accertamento si fonda su tali movimenti salvo che il contribuente dimostri diversamente.

  • art. 39 comma 1 lett. d) e comma 2 DPR 600/1973

    Predisposizioni sui presupposti per procedere ad accertamento induttivo/bancario: la mancanza di dichiarazione e di scritture contabili legittima l'uso di metodi induttivi e delle indagini bancarie; se i presupposti operano, l'ufficio può procedere.

  • art. 41 DPR 600/1973 e art. 55 DPR 633/1976

    Norme sul ricorso agli accertamenti induttivi qualora la contabilità sia mancante o la dichiarazione omessa; l'ufficio può determinare imponibile sulla base di dati e notizie raccolte.

  • art. 51 comma 2 n.2 DPR 633/1972

    Ai fini IVA le risultanze degli accertamenti bancari (versamenti e prelievi) possono costituire base per rettifiche se il contribuente non dimostra di averle contabilizzate; la presunzione vale analogamente a quella per le imposte dirette.

  • Corte Costituzionale sent. 225/2005 e 228/2014

    Principi su rilevanza delle movimentazioni bancarie e sulla necessità di tener conto, in via generale, dell'incidenza dei costi; tuttavia la deducibilità dei costi nell'accertamento bancario è subordinata a prova analitica e specifica.

  • Cassazione (ordinanze e sentenze richiamate: es. Cass. Sez. 5 ord. 34214/2019, ord. 32541/2019, sent. 16929/2015)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma: (i) natura organizzativa dell'autorizzazione alle indagini finanziarie; (ii) presunzione legale a favore dell'Amministrazione dalle movimentazioni bancarie; (iii) necessità per il contribuente di fornire prova analitica e specifica per superare la presunzione; (iv) possibilità di considerare l'incidenza dei costi purché specificati e dimostrati.

  • art. 19 DPR 633/1972, art. 6 comma 8 D.Lgs. 471/1997, art. 7 comma 4 D.Lgs. 472/1992

    Norme richiamate in tema di sanzioni IVA e penali amministrative; la Commissione ha ritenuto le sanzioni calcolate nei limiti di legge e proporzionate sul complesso delle annualità accertate; eventuali richieste di riduzione devono rispettare i limiti normativi.

Massime di principio

  • La mancata allegazione o esibizione dell'autorizzazione alle indagini finanziarie non rende automaticamente illegittimo l'accertamento: essa svolge funzione organizzativa e l'atto è valido a meno che l'autorizzazione sia materialmente assente o la sua omissione abbia arrecato un concreto pregiudizio al contribuente.
  • Le risultanze delle movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale a favore dell'Amministrazione fiscale; spetta al contribuente fornire una prova analitica, operazione per operazione, per scalfire tale presunzione.
  • Se il contribuente è qualificabile come imprenditore (anche piccolo imprenditore/artigiano), i prelevamenti bancari possono essere considerati presunzione di ricavi; la regola differisce per alcuni professionisti, ma la qualificazione concreta dell'attività è determinante.
  • La tracciabilità dei pagamenti (uso di mezzi tracciabili) non è di per sé sufficiente a superare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie: il contribuente deve comunque dimostrare la riferibilità soggettiva e oggettiva di ciascuna operazione.
  • I costi possono essere dedotti dall'accertamento induttivo/bancario, ma solo se specificati e provati in modo analitico; non è ammesso un riconoscimento generico o meramente percentuale senza elementi probatori.
  • L'Ufficio deve motivare adeguatamente ogni passaggio di rielaborazione delle movimentazioni bancarie: operazioni trattate in modo duplicativo (es. conteggiate sia in entrata sia in uscita) richiedono motivazione normativa e logica; in mancanza la rettifica può essere parzialmente annullata.
  • Le sanzioni devono essere calcolate nel rispetto delle norme e dei minimi edittali; contestazioni sulla sproporzione possono risultare infondate se la liquidazione è conforme alla disciplina e riferita al complesso delle annualità verificate.

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