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Sentenza

Sentenza del 19/05/2020 n. 340 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Accertamento analitico presuntivo - antieconomicità di gestione - contromisure adottate dall'imprenditore - rilevano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2012 tramite accertamento analitico presuntivo fondato sulla presunta antieconomicità della gestione aziendale della F S.r.L., ricostruendo ricavi e reddito (reddito imponibile accertato euro 71.516,00). L'Ufficio evidenziava perdite e scarsi utili nel quinquennio 2011-2015, incongruenze rispetto agli studi di settore e l'incidenza dei ricavi riconducibili a una gestione collegata (locale J). Il contribuente contestava che nello stesso periodo aveva cambiato attività (dalla gelateria alla concessione di diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale), aveva cessato l'attività antieconomica e aveva adottato contromisure strutturali; inoltre eccepiva l'inapplicabilità degli studi di settore in caso di cessazione dell'attività e l'introduzione di elementi nuovi solo in fase di giudizio.

La decisione

La Corte ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'Amministrazione non poteva fondare l'accertamento analitico presuntivo sull'asserita antieconomicità quando il contribuente aveva già adottato scelte imprenditoriali razionali (cessazione dell'attività di somministrazione e passaggio a diversa attività) idonee a recuperare la redditività; inoltre l'Ufficio non ha dato adeguato conto della norma che esclude l'applicazione degli studi di settore a chi ha cessato l'attività nell'esercizio (art. 1 legge 27.12.2006 n.296 co.19) né ha spiegato perché non si fosse attenuto agli indicatori specifici. Per questi motivi l'accertamento induttivo non è risultato legittimo. La Corte ha compensato le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973 art. 39 co. 1 lett. d

    L'articolo autorizza l'uso di presunzioni per la rettifica dei redditi, ma la Corte ricorda che l'accertamento analitico presuntivo richiede elementi di gravità, precisione e concordanza e non può essere applicato quando il contribuente ha adottato contromisure strutturali e razionali che giustificano la variazione di attività.

  • D.P.R. 633/1972 art. 54

    Richiamato come base normativa per la determinazione del volume d'affari nelle rettifiche; occorre comunque valutare la concreta situazione aziendale e le scelte imprenditoriali.

  • D.L. 331/1993 convertito L. 427/1993 art. 62 sexies

    Norma richiamata dall'Ufficio per giustificare la rettifica, ma la Corte richiede che le presunzioni fondate su elementi economici siano adeguatamente motivate rispetto al caso concreto.

  • Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 co. 19

    art. 1 co. 19 L. 296/2006

    Stabilisce che agli operatori che hanno cessato un'attività nel corso dell'esercizio non si applicano gli studi di settore, ma indicatori specifici di normalità economica; la Corte osserva che l'Amministrazione non ha dimostrato di aver seguito tale disciplina né giustificato il ricorso agli studi di settore.

  • D.lgs. 472/1997 artt. 3,7,12,17

    Norme sulle sanzioni amministrative tributarie richiamate per la quantificazione delle sanzioni contestate, applicabili solo se l'accertamento è legittimo.

  • D.lgs. 546/1992 art. 53

    Richiamato dal contribuente per censurare l'introduzione in giudizio di elementi nuovi da parte dell'Ufficio, con possibile pregiudizio del diritto di difesa; la Corte segnala l'importanza di non apportare fatti nuovi che ledano la difesa.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico presuntivo ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 richiede elementi di gravità, precisione e concordanza: la mera indicazione di perdite o di una gestione 'antieconomica' non è sufficiente se il contribuente dimostra di aver adottato contromisure strutturali e ragionevoli.
  • Se l'imprenditore cessa un'attività nel corso dell'esercizio e cambia oggetto sociale o modello di business, gli studi di settore non sono applicabili; l'Amministrazione deve utilizzare indicatori specifici o motivare adeguatamente la diversa scelta metodologica.
  • La valutazione dell'ufficio deve tener conto delle scelte aziendali effettive (es. cessazione di attività, trasferimento di risorse, nuove attività) e del contesto economico; decisioni imprenditoriali razionali attenuano la presunzione che i ricavi siano sottostimati.
  • L'Amministrazione non può introdurre in giudizio elementi nuovi che non siano stati portati al contraddittorio con il contribuente, perché ciò può ledere il diritto di difesa.
  • In presenza di oscillazioni giurisprudenziali su studi di settore e presunzioni, il giudice può compensare le spese di lite.

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