Sentenza del 19/05/2020 n. 335 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Processo tributario - rimessione in termini - presupposti - art. 153 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2010 per maggiori imposte derivanti dall'imputazione di versamenti e prelevamenti su conti emersi da indagine bancaria; la ricorrente sosteneva di non aver operato su quei conti, di essere separata e ricevere alimenti dal marito cui erano riconducibili le società intestatarie dei conti, e chiedeva la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per non aver presentato il ricorso nei 60 giorni a causa di un disturbo ansioso-depressivo documentato da certificato medico
La decisione
Accoglimento dell'appello. La Corte d'appello ha ritenuto che la ricorrente avesse diritto alla rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. perché il certificato medico e la situazione complessiva dimostravano una causa non imputabile idonea a impedire la proposizione del ricorso nei termini; nel merito l'avviso di accertamento è stato annullato per carenza di elementi probatori che collegassero le movimentazioni bancarie a ricavi non dichiarati e per la plausibilità delle giustificazioni (versamenti riconducibili agli alimenti del marito, prelevamenti compatibili con esigenze personali, mancanza di prova di attività imprenditoriale corrente collegata alle movimentazioni). Non è stato invece riconosciuto il risarcimento per responsabilità processuale aggravata; sono state integralmente compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 153 c.p.c.
La norma consente la rimessione in termini per causa non imputabile: non richiede che la parte provi una assoluta e totale incapacità di intendere e di volere in senso patologico permanente, bensì un evento che presenti carattere di assolutezza (non una mera difficoltà) e sia causalmente determinante della decadenza; è sufficiente documentare la concomitanza temporale della causa impeditiva con il decorso del termine e il rapporto di causalità
Cassazione civile, sez. III, 4/4/2013, n. 8216 (giurisprudenza)
Cass. civ., sez. III, 4/4/2013, n. 8216
Richiama il criterio secondo cui la 'causa non imputabile' deve essere un evento assoluto (non mera difficoltà) e con rapporto causale determinante con la decadenza; il giudice d'appello applica tale principio alla situazione di disturbo psichico episodico che impedisce la rievocazione e l'azione nei termini
Corte Costituzionale, sent. n. 228/2014 (richiamata in motivazione)
La sentenza è richiamata dagli uffici in relazione all'interpretazione di termini quali 'compensi', ma la Corte territoriale ne considera l'applicabilità limitata e non ostativa alla valutazione delle presunzioni bancarie nel caso concreto
Massime di principio
- Ai fini della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. non è necessario provare una incapacità assoluta e permanente di intendere e volere: può essere sufficiente documentare, anche con certificazione del medico curante, un evento impeditivo che abbia carattere di assolutezza e che sia temporalmente e causalmente collegato all'omissione di impugnare nei termini.
- Un certificato del medico curante che descriva un peggioramento clinico e la conseguente 'impossibilità del momento della rievocazione' può essere idoneo a dimostrare la causa non imputabile, salvo efficaci contestazioni tecniche da parte dell'amministrazione.
- La prova della causa impeditiva richiede valutazione caso per caso: il giudice valuta la congruenza con il comportamento precedente del contribuente (es. impugnazioni precedenti), la documentazione medica e l'assenza di azioni compatibili con la conoscenza dell'atto.
- In tema di accertamenti fondati su presunzioni bancarie è necessaria la dimostrazione di un nesso fra le movimentazioni contestate e un'attività produttiva che abbia generato redditi non contabilizzati; la semplice titolarità anteriore di partita IVA o la delega ad operare su conti societari non sono di per sé sufficienti a provare la riferibilità dei versamenti al contribuente.
- La richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata richiede prova dell'effettiva colpa o del comportamento gravemente ostruzionistico dell'ufficio; lo stato di sofferenza della parte e la sua collaborazione concreta nel contraddittorio sono elementi rilevanti nella valutazione e possono portare al rigetto della domanda risarcitoria ma all'integrale compensazione delle spese, specie in presenza di questioni giuridiche complesse e contrasto di pronunce.
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