Cassazione Penale, Sentenza n. 10394/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 13, comma 13, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (fatto del 31/01/2014), denunciando la violazione della legge processuale: la Corte d'appello aveva trattato la causa il 20/02/2017 nonostante il difensore, residente e con studio nel comune di Macerata (colpito dal sisma), fosse assente e avesse comunicato l'inagibilità dello studio tramite PEC. In base all'art. 49, commi 7 e ss., DL 17/10/2016 n.189 (conv. L. 229/2016) il giudice doveva disporre d'ufficio il rinvio a data successiva al termine utile per la dichiarazione di inagibilità (31/03/2017/poi proroghe), salvo rinuncia espressa della parte; il mancato rinvio ha impedito al difensore di fruire della sospensione e ha leso il diritto all'assistenza tecnica dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per violazione delle norme sul rinvio d'ufficio previste dall'art. 49 del DL n.189/2016. Ha affermato che, dato che il difensore risultava residente e con studio a Macerata, la Corte d'appello avrebbe dovuto prorogare la trattazione oltre il termine utile per la dichiarazione di inagibilità (31/03/2017). La sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia (in mancanza di altra sezione penale ad Ancona). Il motivo di annullamento rilevante è la lesione del diritto all'assistenza e rappresentanza tecnica (art. 178 c.p.p.), con conseguente ordine di rinnovare il giudizio di secondo grado.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 13
Norma sostanziale penale invocata per indicare il titolo di reato per cui l'imputato era stato condannato; la Cassazione non ha riformato la valutazione di merito sul fatto ma ha annullato la sentenza per vizio procedurale.
Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, art. 49, commi 7, 8 e 9-ter (conv. L. 229/2016)
«Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1: a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni; b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017". Il comma 9-ter poi estende e precisa l'applicazione per Macerata con termine fino al 31 luglio 2017 e richiede la dichiarazione di inagibilità entro il 31 marzo 2017.
La norma impone la sospensione dei termini e il rinvio d'ufficio delle udienze quando il difensore o la parte risiedono in comuni colpiti dal sisma, salvo rinuncia espressa; la dichiarazione di inagibilità deve essere prodotta entro il termine previsto per far valere il diritto alla sospensione. Fintanto che non viene espressa rinuncia, il giudice non poteva procedere al dibattimento prima della scadenza del termine per la dichiarazione.
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Riferimento alla disciplina del modello e della forma delle dichiarazioni sostitutive (modello di dichiarazione di inagibilità) richieste dall'art. 49; la Corte richiama la necessità di presentare la dichiarazione secondo le modalità previste.
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
La norma tutela il diritto dell'imputato all'assistenza e rappresentanza tecnica durante il processo; la violazione delle garanzie di assistenza tecnica determina l'annullamento della sentenza impugnata.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 54427/2018 (Badoer)
Richiamata per affermare che la trasmissione tramite PEC di comunicazioni che incidono sui termini processuali richiede la certezza dell'avvenuta ricezione da parte dell'ufficio giudiziario; la mera trasmissione non sempre soddisfa i requisiti di ritualità.
Massime di principio
- Se il difensore o la parte risiedono o hanno sede nello stesso Comune colpito da un evento per il quale la legge emergenziale riconosce la sospensione e il rinvio d'ufficio, il giudice deve disporre il rinvio automatico dell'udienza fino alla scadenza del termine utile per la dichiarazione di inagibilità, salvo rinuncia espressa della parte.
- La mancata verifica della condizione di applicabilità della norma emergenziale (residenza/sede nel comune indicato e mancata rinuncia) e la conseguente celebrazione dell'udienza in violazione dell'art. 49 comportano annullamento per lesione del diritto all'assistenza tecnica ex art. 178 c.p.p.
- La dichiarazione di inagibilità deve essere resa nei modi e nei termini previsti (D.P.R. 445/2000 e termini indicati dalla norma emergenziale) per poter beneficiare della sospensione; fissare udienze anteriori al termine per la dichiarazione rende illegittima la trattazione.
- La comunicazione tramite PEC, se utilizzata per atti che incidono su termini o diritti processuali, deve garantire la certezza della ricezione da parte dell'ufficio giudiziario; in mancanza di prova dell'effettiva presa in carico, la comunicazione può non essere considerata rituale.
- In casi analoghi, la correttezza processuale impone al giudice di verificare d'ufficio la sussistenza delle condizioni emergenziali e, in caso affermativo, di disporre il rinvio, a tutela del diritto di difesa.
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