Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09982/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui venivano richiesti interessi maturati durante la sospensione giudiziale della riscossione di imposte dirette, disposta ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente, ritenendo illegittima la pretesa di interessi diversi da quelli legali già pagati, perché l’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973 riguarderebbe solo la sospensione amministrativa e non quella cautelare giudiziale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 21 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 47 del d.lgs. n. 546 del 1992: sostiene che la CTR avrebbe erroneamente escluso l’applicazione degli interessi previsti per la sospensione amministrativa anche al periodo di sospensione giudiziale; inoltre deduce che i pagamenti della contribuente si riferivano a un diverso debito iscritto a ruolo dopo la sentenza di primo grado, e non agli interessi oggetto della cartella impugnata. La contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, non esaminato per effetto del rigetto del principale.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale. Ritiene infondata la censura sull’applicabilità dell’art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973 alla sospensione cautelare giudiziale, affermando che, nel regime previgente alla riforma del 2015, durante la sospensione disposta dal giudice tributario maturano gli interessi legali ex art. 1282 c.c., non quelli previsti per la sospensione amministrativa. La novella che ha introdotto il comma 8-bis dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 non è applicabile ratione temporis e non consente di ricostruire in senso diverso la disciplina anteriore. La Corte dichiara inoltre inammissibile la parte di censura volta a contestare l’accertamento in fatto della CTR circa l’avvenuto pagamento degli interessi legali, perché mira a una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. L’Agenzia delle Entrate è condannata alle spese del giudizio di legittimità; nessuna statuizione sulle spese per l’agente della riscossione rimasto intimato. È esclusa la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato al momento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    È stata esclusa l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, poiché l’Agenzia delle Entrate può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato senza specifica procura.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta per mancanza dei relativi presupposti, in ragione dell’assenza di un orientamento giurisprudenziale già consolidato al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 39 d.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina la sospensione amministrativa della riscossione e il tasso di interessi ad essa correlato; non si applica, nel regime previgente, alla sospensione cautelare giudiziale disposta dal giudice tributario.

  • art. 21 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 39, ma senza accoglimento della tesi difensiva.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sospensione cautelare dell’atto impositivo non incide sull’efficacia del provvedimento ma sulla sua esecutività; nel regime previgente non escludeva la maturazione degli interessi legali. Il comma 8-bis introdotto nel 2015 non è applicabile ratione temporis.

  • art. 1282 c.c.

    I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto al tasso legale, salvo diversa previsione di legge o titolo; su tale principio si fonda la maturazione degli interessi nel periodo di sospensione giudiziale.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel contesto della deduzione dell’Agenzia sulla diversa iscrizione a ruolo successiva alla sentenza di primo grado.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, comma 8-bis

    «durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa»

    La norma è innovativa e non retroattiva; non serve a interpretare il regime previgente nel senso di escludere gli interessi, ma solo a uniformare il tasso applicabile al periodo di sospensione cautelare.

Massime di principio

  • Nel regime previgente alla modifica del 2015, la sospensione cautelare giudiziale della riscossione tributaria non elimina la maturazione degli interessi sul debito d’imposta, che decorrono ex lege al tasso legale in base all’art. 1282 c.c.
  • La disciplina degli interessi prevista per la sospensione amministrativa della riscossione non è automaticamente estensibile alla sospensione giudiziale, perché le due fattispecie hanno presupposti e regime diversi.
  • La sospensione dell’atto impositivo incide sull’esecutività e non sull’efficacia del titolo: durante la sospensione non si può procedere alla riscossione coattiva, ma il credito può continuare a produrre interessi.
  • Una modifica normativa che introduca espressamente una regola sul tasso di interesse applicabile alla sospensione cautelare non è, di per sé, idonea a dimostrare che prima di essa tali interessi fossero esclusi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.