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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40821/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Donnianni era stato condannato dal GIP di Vercelli per aver esploso nove colpi di fucile calibro .308 per tarare l'arma fuori dal periodo di caccia. Il GIP ritenne il luogo aperto al pubblico e prossimale a un sentiero CAI (n. 737), perciò pericoloso sparare in quella direzione, applicando gli artt. 703 c.p. e 7, comma 2, della L. 895/1967 (sostituito dall'art. 14 L. 497/1974). In Cassazione il difensore ha proposto quattro motivi: errata applicazione di legge e insussistenza del reato in quanto il luogo era idoneo alla caccia e non pubblico (richiamando consulenza tecnica del geom. Maiolani e documentazione catastale/urbanistica); violazione del principio di legalità (art.1 c.p. e art.25 Cost.) perché non esisterebbe divieto specifico di sparare nel bosco fuori stagione e l'imputato avrebbe rispettato la normativa venatoria (L. 157/1992); favore rei e ignoranza inevitabile della legge per la buona fede e le cautele adottate; errata motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito non abbia valutato né confrontato adeguatamente la consulenza tecnica di parte (geom. Maiolani) e la documentazione urbanistica/catastale e fotografica relativa alla natura dei luoghi. Per carenza motivazionale si è determinato un vizio tale da comportare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Vercelli in diversa persona fisica. La Cassazione non ha deciso nel merito sulla responsabilità penale, ma ha ordinato che il nuovo giudice esamini compiutamente le prove e le deduzioni difensive censurate.

Norme richiamate

  • art. 703 cod. pen.

    Il giudice di primo grado ha ritenuto che la condotta risultasse pericolosa in quanto posta in essere in luogo aperto al pubblico; la Cassazione non decide sul merito della norma ma ha indicato che l'applicazione richiede un'adeguata valutazione della natura pubblica/privata del luogo.

  • art. 7, comma 2, Legge 895/1967 (sostituito dall'art.14 L. 497/1974)

    Norma richiamata per il divieto/limiti all'uso delle armi in determinate aree; nel caso concreto il GIP l'ha applicata ritenendo che il tiro fosse diretto verso una via pubblica; la Cassazione ha rilevato che prima di applicarla era necessario valutare la consistenza probatoria sulla natura del luogo.

  • Legge n. 157/1992 (normativa venatoria)

    La difesa ha richiamato gli adempimenti e le distanze previste dalla normativa venatoria per sostenere la liceità dell'operato; la Corte ha rilevato che tali deduzioni (e la relativa documentazione) dovevano essere esaminate dal giudice di merito prima di decidere.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Articolo invocato per censurare l'erronea applicazione della legge penale; la Cassazione ha ritenuto ammissibile il motivo relativo a carenza motivazionale sulla valutazione delle prove tecniche.

  • art. 1 cod. pen. e art. 25 Cost.

    Richiamati dalla difesa a sostegno del principio di legalità e della necessità di norma chiara che vieti la condotta; la Corte non si è pronunciata sul punto di merito ma ha indicato che occorre una valutazione più approfondita dei fatti e delle norme applicabili.

Massime di principio

  • Quando la decisione penale dipende dalla qualificazione del luogo (pubblico vs privato) il giudice deve motivare espressamente e confrontare le consulenze tecniche e la documentazione catastale/urbanistica presentata dalle parti.
  • La mancata considerazione o il superficiale esame di una consulenza di parte può costituire un vizio motivazionale idoneo all'annullamento della sentenza e al rinvio.
  • Le cautele adottate dall'agente e il rispetto formale di distanze venatorie non escludono automaticamente la responsabilità: è necessaria una valutazione concreta del rischio e della effettiva publicità del luogo.
  • In caso di dubbio rilevante sulla natura del luogo e sulla direzione del tiro, il giudice di merito deve approfondire e valutare la prova tecnica prima di applicare norme sanzionatorie.
  • L'annullamento per carenza motivazionale non decide la responsabilità sostanziale: il processo viene rinviato per un nuovo esame che può confermare o riformare la decisione, possibilmente da diverso giudice.

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