Cassazione Civile, Ordinanza n. 25459/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano impugnato due cartelle di pagamento per IRPEF relative agli anni d'imposta 1991 e 1992, sostenendo che gli atti fossero stati intestati erroneamente a loro anziché al de cuius, di cui avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva sostenuto che l'accettazione beneficiata non escludeva la validità delle cartelle nei limiti dell'attivo ereditario. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: (1) violazione delle norme sull'interpretazione degli atti e sull'acquiescenza, assumendo che l'Agenzia, dopo la sentenza di primo grado, avesse annullato le iscrizioni a ruolo e riemesso nuove cartelle, sicché l'appello sarebbe stato inammissibile per acquiescenza tacita; (2) violazione delle norme civilistiche sull'accettazione con beneficio di inventario e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo sia l'ultrapetizione della CTR, sia che la responsabilità dell'erede beneficiato sarebbe limitata ai soli beni del relictum e non potrebbe giustificare l'emissione della cartella nei confronti degli eredi con possibile aggressione del patrimonio personale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico: i ricorrenti non avevano indicato con precisione quale specifica regola ermeneutica fosse stata violata, né avevano trascritto i provvedimenti amministrativi asseritamente qualificabili come annullamento, limitandosi a contrapporre la propria lettura a quella della sentenza impugnata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'ultrapetizione, osservando che l'appello dell'Ufficio investiva proprio la questione della validità delle cartelle nei limiti del patrimonio ereditario, e che la CTR si era correttamente pronunciata sull'effetto dell'accettazione beneficiata. La censura relativa all'asserita aggressione del patrimonio personale è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché dalla sentenza non risultava alcuna concreta esecuzione sui beni personali degli eredi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge e vizi processuali.
le regole di interpretazione degli atti amministrativi sono ritenute applicabili, in quanto compatibili, anche ai provvedimenti dell'amministrazione.
art. 49 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è evocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina processuale tributaria e all'asserita inammissibilità dell'appello.
è richiamato dai ricorrenti sul tema dell'acquiescenza tacita alla sentenza di primo grado.
sono invocati dai ricorrenti per sostenere la limitazione della responsabilità dell'erede beneficiato e l'asserita incompatibilità della cartella con tale regime.
è richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata ricorre solo quando dal comportamento della parte emerga in modo preciso, univoco e incompatibile con la volontà di impugnare l'intenzione di non contrastare gli effetti della decisione.
- L'interpretazione degli atti amministrativi si svolge secondo i criteri degli artt. 1362 e seguenti c.c., in quanto compatibili, con prevalenza del dato letterale e valutazione complessiva del provvedimento e del comportamento dell'amministrazione.
- Nel ricorso per cassazione la censura di violazione delle regole ermeneutiche è inammissibile se non indica specificamente quale canone sia stato violato e in quale punto il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dell'atto.
- Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando la decisione del giudice di merito resta nell'ambito della questione devoluta dall'impugnazione, anche se la motivazione affronta profili logicamente connessi non espressamente formulati in identici termini dalla parte appellante.
- Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando investe una conseguenza solo astratta e non risulta dalla sentenza impugnata che quella conseguenza si sia concretamente verificata.
- In tema di eredità beneficiata, l'erede resta destinatario dell'obbligazione del de cuius entro i limiti del patrimonio ereditario, ma la contestazione sulla concreta aggressione del patrimonio personale richiede un interesse attuale e concreto.
- La mera asserzione che un atto impositivo possa, in futuro, incidere sul patrimonio personale dell'erede non basta a fondare l'impugnazione se non emerge una concreta azione esecutiva o cautelare su tali beni.
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