Cassazione Civile, Ordinanza n. 23521/2026 del 19/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I mutuatari avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo, in sintesi, di accertarne la responsabilità precontrattuale per asserite carenze informative nella fase di stipula di mutui indicizzati al franco svizzero, nonché di dichiarare la nullità di alcune clausole ritenute abusive e vessatorie, in particolare quelle sulla doppia indicizzazione e sull’estinzione anticipata, con conseguente sostituzione della disciplina contrattuale con quella legale, ricalcolo degli importi dovuti e restituzione delle somme indebitamente percepite. In appello i mutuatari hanno insistito sul difetto di chiarezza e trasparenza sostanziale delle clausole, sull’asserito trasferimento integrale del rischio di cambio a loro carico, sulla violazione della disciplina consumeristica e dei principi eurounitari, oltre che sulla tesi del derivato implicito. La banca, invece, ha resistito e ha a sua volta impugnato la sentenza di primo grado per il diverso profilo relativo all’uso dell’espressione 'capitale restituito' nella clausola di estinzione anticipata e per l’esclusione dell’abusività. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) nullità del giudizio di primo grado e della sentenza per asserita incompatibilità del giudice ex art. 51 c.p.c. e vizio di costituzione del giudice; 2) violazione delle norme civilistiche, consumeristiche e unionale in tema di trasparenza, abusività e nullità delle clausole, nonché degli obblighi di diligenza, buona fede e correttezza, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto le clausole chiare, non vessatorie e prive di significativo squilibrio; 3) violazione delle norme del TUF e della disciplina sugli strumenti finanziari, per non avere qualificato il meccanismo di indicizzazione come derivato implicito. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, il secondo complessivamente infondato e in parte inammissibile, e il terzo infondato, ribadendo che nel caso concreto le clausole erano leggibili e comprensibili alla luce del contratto e degli allegati, che il difetto di trasparenza non equivale di per sé a vessatorietà, che comunque mancava un significativo squilibrio giuridico ai danni dei consumatori, e che il mutuo indicizzato non è assimilabile a uno strumento finanziario derivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso dei mutuatari, confermando la decisione della Corte d’appello di Milano nella parte in cui aveva escluso l’invalidità delle clausole contestate e negato la configurabilità di un derivato implicito. Ha inoltre confermato la reiezione della censura di astensione/ricusazione del giudice di primo grado, affermando che la precedente decisione di cause analoghe non integra la causa di astensione ex art. 51 c.p.c. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto. La ratio decisiva è stata che, nel concreto, le clausole di doppia indicizzazione e di estinzione anticipata erano state ritenute sufficientemente chiare e trasparenti in base al testo contrattuale e alla documentazione informativa, e comunque non determinavano un significativo squilibrio giuridico in danno del consumatore; inoltre, il contratto di mutuo indicizzato non poteva essere riqualificato come derivato finanziario implicito.
Norme richiamate
La causa di astensione del giudice è di stretta interpretazione e presuppone la conoscenza della medesima causa in altro grado del medesimo processo, non la decisione di cause analoghe o seriali.
La dedotta nullità per vizio di costituzione del giudice è esclusa perché non ricorreva una causa di astensione/ricusazione rilevante.
Norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso in cassazione.
Richiamato in relazione alla nullità rilevabile d'ufficio delle clausole contrattuali contestate.
artt. 33, 34, 35, 36 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo)
La clausola è abusiva solo se, oltre a non essere chiara e comprensibile, determina un significativo squilibrio giuridico dei diritti e degli obblighi a danno del consumatore; la mancata trasparenza non equivale automaticamente a nullità.
Richiamato nel quadro degli obblighi di trasparenza bancaria e informativa precontrattuale.
artt. 1175, 1176, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375, 1418 c.c.
Richiamati come norme invocate dai ricorrenti a sostegno di buona fede, correttezza, causa e validità del contratto.
art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
Invocato per la tesi del derivato implicito e degli obblighi informativi nel settore finanziario, ma ritenuto inconferente.
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di sussumere la fattispecie tra gli strumenti finanziari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 della direttiva 93/13/CEE
Una clausola non negoziata individualmente è abusiva se, in contrasto con la buona fede, determina un significativo squilibrio a danno del consumatore.
art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE
Le clausole sull'oggetto principale del contratto o sulla perequazione prezzo/prestazione sono sottratte al sindacato di abusività solo se formulate in modo chiaro e comprensibile.
art. 5 della direttiva 93/13/CEE
Il requisito di trasparenza non è solo grammaticale, ma impone al consumatore di comprendere il funzionamento concreto della clausola e le sue conseguenze economiche.
art. 37-bis Codice del consumo
Richiamato nel dibattito sul valore del public enforcement dell’AGCM, ma nel caso concreto il provvedimento amministrativo era stato annullato.
Massime di principio
- Nel contenzioso consumeristico sui mutui indicizzati a valuta estera, la verifica della trasparenza deve essere effettuata considerando non solo la formulazione letterale delle clausole, ma anche il funzionamento concreto del meccanismo di indicizzazione e la documentazione informativa complessivamente consegnata al consumatore.
- La mancata trasparenza di una clausola non comporta automaticamente la sua nullità: ai fini dell’abusività è necessario accertare anche un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, squilibrio che ha natura giuridico-normativa e non può essere identificato con la sola scarsa convenienza economica ex post dell’operazione.
- Nel giudizio di abusività delle clausole dei contratti tra professionista e consumatore, l’eventuale rilevanza di una clausola sull’oggetto principale del contratto non la sottrae al controllo di abusività quando essa non sia formulata in modo chiaro e comprensibile.
- Nei mutui indicizzati a valuta estera, il giudice nazionale deve accertare caso per caso se il professionista abbia fornito informazioni sufficienti a consentire al consumatore medio di comprendere il rischio di cambio e le conseguenze economiche potenzialmente rilevanti dell’operazione per tutta la durata del rapporto.
- La clausola di indicizzazione valutaria che regola il rimborso di un mutuo non integra, di per sé, un derivato finanziario implicito, se manca la struttura propria dello strumento derivato e il mutuatario riceve finanziamento e non realizza un’operazione di investimento speculativo.
- L’astensione obbligatoria del giudice per pregressa conoscenza della causa ex art. 51 c.p.c. non si estende alle decisioni rese in procedimenti diversi e analoghi, anche se seriali; la norma tutela l’alterità del giudice nei diversi gradi del medesimo processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23500/2026 del 19/07/2026
- ordinanza_civile · 19 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23502/2026 del 19/07/2026
- ordinanza_civile · 19 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23506/2026 del 19/07/2026
- ordinanza_civile · 19 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23512/2026 del 19/07/2026
- ordinanza_civile · 19 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23513/2026 del 19/07/2026
- ordinanza_civile · 19 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23514/2026 del 19/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →