Cassazione Civile, Ordinanza n. 27200/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dalla concessione, nel 1999, di una zona di demanio marittimo a una società concessionaria, con previsione di un canone annuo e di una polizza a prima richiesta prestata da una compagnia assicurativa a garanzia dei canoni. In seguito all’accumulo di canoni insoluti, l’autorità concedente escuteva la polizza e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della garante. La garante proponeva opposizione sostenendo, in sintesi, che la polizza dovesse essere qualificata come fideiussione atipica; che l’obbligazione principale fosse estinta per effetto di una transazione novativa o di un piano di rientro; che vi fosse decadenza della beneficiaria ex art. 1957 c.c.; che la beneficiaria avesse aggravato il rischio concedendo ulteriore credito alla debitrice senza consenso della garante, in violazione degli artt. 1956, 1175 e 1375 c.c.; e che si fosse verificata perdita del regresso ex art. 1955 c.c. per il comportamento della creditrice, anche in relazione all’ammissione della concessionaria al concordato preventivo. La Corte d’appello aveva respinto tali censure, ritenendo non provata alcuna condotta abusiva della concedente, non configurabile una novazione del rapporto garantito e insussistenti i presupposti per la liberazione del garante. In cassazione la garante ha dedotto violazione degli artt. 1956, 1955, 1230 e 1939 c.c., sostenendo che il creditore avrebbe dovuto informarla tempestivamente del peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice e non avrebbe potuto proseguire il rapporto senza autorizzazione, e che il piano di rientro avrebbe comportato novazione ed estinzione della garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e comunque non coglienti la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo alla novazione, affermando che la rateizzazione o piano di rientro non integra novazione oggettiva in difetto di incompatibilità tra il rapporto originario e quello successivo e in assenza di animus novandi e aliquid novi. Ne è seguito il rigetto del ricorso principale; il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come norma invocata per la liberazione del fideiussore, ma esclude che nel caso concreto ne ricorrano i presupposti, in mancanza di prova dell’asserito aggravamento del rischio e della consapevolezza tempestiva del creditore.
È richiamato insieme all’art. 1375 c.c. quale parametro di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché risolta in una diversa ricostruzione dei fatti.
È evocato come canone di buona fede esecutiva; la Corte non ne afferma una violazione, escludendo nel caso concreto un comportamento abusivo del creditore.
È richiamato in relazione alla dedotta perdita del regresso del garante; la Corte ritiene la censura inammissibile perché non coglie la ratio della decisione di merito e richiede una nuova valutazione fattuale.
È richiamato per escludere la novazione del rapporto garantito; la Corte ribadisce che la novazione richiede incompatibilità tra vecchio e nuovo rapporto e la volontà novativa.
La Corte lo utilizza per negare l’estinzione della garanzia: non essendovi novazione del rapporto principale, non si estingue la garanzia personale.
È menzionato dalla Corte d’appello come disciplina rilevante per la procedura di decadenza della concessione, ritenuta irrilevante ai fini della liberazione della garante.
È richiamato, insieme all’art. 18 l. n. 84 del 1994, per escludere che la mancata attivazione di tale procedura integrasse abuso o liberazione del garante.
È la norma processuale invocata per prospettare violazioni di legge, ma la Corte osserva che le censure mirano in realtà a contestare l’accertamento di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È menzionato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura formalmente formulata come violazione di legge che in realtà miri solo a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Per ottenere la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c. non basta allegare un aggravamento del rischio o la prosecuzione del rapporto con il debitore: occorre dimostrare in modo specifico i presupposti fattuali della norma, inclusa la conoscenza del peggioramento patrimoniale e il nesso con la perdita di tutela del garante.
- La perdita del diritto di regresso del garante ex art. 1955 c.c. va allegata e provata in concreto; non è sufficiente prospettare in astratto che l’inerzia del creditore abbia reso più difficile il recupero verso il debitore.
- La rateizzazione del debito o il piano di rientro non integra novazione oggettiva se non vi è una situazione di incompatibilità tra rapporto originario e rapporto successivo e manca una chiara volontà novativa.
- L’estinzione della garanzia personale collegata a un’obbligazione principale presuppone l’effettiva estinzione o trasformazione novativa del rapporto garantito; in difetto, la garanzia resta efficace.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27081/2023 del 22/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →