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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37744/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 di un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010. Il giudice di merito aveva escluso l'obbligo ritenendo che il reddito prodotto fosse inferiore a euro 5.000 e che ciò fosse indice della natura occasionale, quindi non abituale, dell'attività. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie norme previdenziali, sostenendo che per gli avvocati che esercitano abitualmente la professione l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste indipendentemente dal superamento della soglia di euro 5.000, soglia che rileva solo per il lavoro autonomo occasionale; secondo l'Istituto, la Corte d'appello aveva errato nel fondare la decisione sul solo dato reddituale senza verificare in via prioritaria il requisito dell'abitualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata, il dato decisivo è la modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale, cioè se essa sia abituale oppure occasionale; il reddito inferiore a 5.000 euro può essere un elemento indiziario, ma non è di per sé decisivo e non può essere assunto come automaticamente dirimente senza un accertamento complessivo dell'abitualità. La decisione di merito è stata quindi cassata perché aveva attribuito valore esclusivo al solo dato reddituale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata del professionista non iscritto alla cassa di categoria, il presupposto decisivo è l'abitualità dell'esercizio professionale, non la sola entità del reddito prodotto.
  • La soglia di euro 5.000 rileva per il lavoro autonomo occasionale, ma non assume valore dirimente quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
  • L'abitualità non può essere desunta in modo automatico da un solo indice, né in senso positivo né in senso negativo; occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali rilevanti, tra cui iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dell'attività e reddito percepito.
  • È censurabile la decisione di merito che, senza verificare in concreto la natura abituale o occasionale dell'attività, fondi l'esclusione dell'obbligo contributivo sul solo fatto che il reddito annuo sia inferiore a 5.000 euro.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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