Cassazione Civile, Ordinanza n. 37744/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 di un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010. Il giudice di merito aveva escluso l'obbligo ritenendo che il reddito prodotto fosse inferiore a euro 5.000 e che ciò fosse indice della natura occasionale, quindi non abituale, dell'attività. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie norme previdenziali, sostenendo che per gli avvocati che esercitano abitualmente la professione l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste indipendentemente dal superamento della soglia di euro 5.000, soglia che rileva solo per il lavoro autonomo occasionale; secondo l'Istituto, la Corte d'appello aveva errato nel fondare la decisione sul solo dato reddituale senza verificare in via prioritaria il requisito dell'abitualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che, ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata, il dato decisivo è la modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale, cioè se essa sia abituale oppure occasionale; il reddito inferiore a 5.000 euro può essere un elemento indiziario, ma non è di per sé decisivo e non può essere assunto come automaticamente dirimente senza un accertamento complessivo dell'abitualità. La decisione di merito è stata quindi cassata perché aveva attribuito valore esclusivo al solo dato reddituale.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista senza copertura presso la cassa di categoria dipende dall'esercizio abituale della professione; il dato reddituale non sostituisce tale accertamento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dall'INPS quale norma di interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata, nel senso che rileva l'esercizio abituale dell'attività.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Richiamato nel ricorso a sostegno del quadro normativo sull'esercizio della professione forense e sugli obblighi previdenziali collegati.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
La Corte lo menziona come disciplina del lavoro autonomo occasionale, distinta dall'ipotesi del professionista che esercita abitualmente l'attività.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale in sede di legittimità.
Massime di principio
- Ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata del professionista non iscritto alla cassa di categoria, il presupposto decisivo è l'abitualità dell'esercizio professionale, non la sola entità del reddito prodotto.
- La soglia di euro 5.000 rileva per il lavoro autonomo occasionale, ma non assume valore dirimente quando l'attività sia svolta con caratteri di abitualità.
- L'abitualità non può essere desunta in modo automatico da un solo indice, né in senso positivo né in senso negativo; occorre una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali rilevanti, tra cui iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dell'attività e reddito percepito.
- È censurabile la decisione di merito che, senza verificare in concreto la natura abituale o occasionale dell'attività, fondi l'esclusione dell'obbligo contributivo sul solo fatto che il reddito annuo sia inferiore a 5.000 euro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
- ordinanza_civile · 1 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →