Cassazione Civile, Ordinanza n. 28975/2024 del 11/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un credito chirografario derivante dal saldo debitore di un conto corrente bancario. Il giudice delegato aveva escluso il credito per mancanza di data certa del contratto di conto corrente e per insufficienza della documentazione contabile. In opposizione allo stato passivo la ricorrente aveva prodotto ulteriore documentazione e, nel frattempo, era intervenuta quale cessionaria pro soluto dei crediti bancari originari. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo inopponibili al fallimento le pattuizioni del contratto privo di data certa e ammettendo, in astratto, solo il capitale e gli interessi legali se adeguatamente provati. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 112 c.p.c. e della disciplina sulla cartolarizzazione e sulla cessione dei crediti, lamentando che il tribunale avesse omesso di pronunciarsi sul difetto di legittimazione passiva della cessionaria rispetto al saldo a credito emerso dal CTU e avesse di fatto trasformato la data certa in elemento essenziale del contratto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di varie norme civilistiche e bancarie e vizi motivazionali, sostenendo che il tribunale non avesse valorizzato una serie di documenti idonei a dimostrare l’anteriorità certa del rapporto e del contratto rispetto al fallimento, anche tramite presunzioni, e avesse erroneamente ritenuto che la mancanza di data certa rendesse inopponibili le clausole contrattuali, anziché solo la prova documentale del loro contenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, osservando che la ricostruzione del saldo da parte del CTU, anche se evidenziava un credito del correntista, non aveva dato luogo ad alcuna condanna della banca o accoglimento di eccezioni compensative, ma soltanto al rigetto della domanda di ammissione al passivo proposta dalla ricorrente; pertanto, non rilevava l’omessa pronuncia sulla legittimazione passiva della cessionaria, trattandosi di questione interna alla procedura di verifica del passivo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., richiamando l’orientamento secondo cui, quando il contratto è soggetto a forma scritta ad substantiam, la mancanza di data certa della scrittura privata non può essere supplita da altre prove per far valere nei confronti del fallimento i diritti fondati su quel titolo; la preesistenza del rapporto al fallimento non prova automaticamente anche il contenuto delle pattuizioni. Ha inoltre affermato che le censure sulla valutazione dei documenti miravano in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimato. È stato altresì disposto, in caso di dovutezza, l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione allo stato passivo
disciplina il rimedio avverso l’esclusione del credito dal passivo fallimentare.
intervento del cessionario nel procedimento
consente l’intervento della cessionaria del credito nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
cessione pro soluto dei crediti a sofferenza
richiamati per qualificare la successione della società cessionaria nei crediti ceduti.
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla cessione di rapporti bancari e crediti.
invocato per lamentare omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio per difetto di interesse.
richiamato nel motivo di ricorso sulla validità del contratto.
richiamato in tema di efficacia probatoria della scrittura privata.
riguarda l’opponibilità ai terzi della data della scrittura; la mancanza di data certa rende inopponibili al fallimento le clausole del contratto documentato, se il negozio è soggetto a forma scritta ad substantiam.
richiamato sulla distribuzione dell’onere della prova.
richiamato in tema di prova presuntiva, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
impone la forma scritta per il contratto bancario, con conseguente necessità di documento opponibile per provare il credito fondato su quel contratto.
richiamati per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ribadito che tale attività spetta al giudice di merito.
norma sul ricorso per cassazione invocata per denunciare violazioni di legge e vizi motivazionali.
base dell’inammissibilità del motivo perché la censura contrastava con la giurisprudenza consolidata.
art. 96, ultimo comma, l.fall.
richiamato per qualificare la decisione di verifica del passivo come decisione solo endofallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa della scrittura privata che documenta un contratto soggetto a forma scritta ad substantiam impedisce di opporre al fallimento le clausole negoziali in essa contenute, e tale lacuna non può essere sanata da prove esterne che dimostrino soltanto l’anteriorità del rapporto o la sua esistenza in termini generali.
- La prova che un rapporto bancario era già in essere prima del fallimento non equivale alla prova del contenuto delle pattuizioni contrattuali necessarie a fondare il credito: la data certa deve riferirsi alla specifica scrittura che incorpora quelle clausole.
- In sede di verifica del passivo, la carenza di data certa non esclude in assoluto ogni prova del credito, ma impedisce che il credito sia fondato sulle clausole della scrittura non opponibile; resta ferma solo la possibilità di dimostrare, con i mezzi consentiti, fatti diversi e autonomi che non presuppongano l’efficacia opponibile di quelle pattuizioni.
- Non sussiste interesse a dolersi dell’omessa pronuncia su questioni relative alla legittimazione passiva del cessionario se la decisione impugnata si è limitata a respingere la domanda di ammissione al passivo senza statuire su domande di condanna o su eccezioni compensative.
- La deduzione di vizi motivazionali non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito, purché la sentenza impugnata indichi in modo sufficiente le ragioni del convincimento e renda intellegibile il rigetto delle prove incompatibili.
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