Cassazione Civile, Ordinanza n. 07186/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un’agenzia pubblica aveva emesso ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 per ottenere la restituzione di contributi comunitari all’agricoltura asseritamente indebitamente percepiti per gli anni 1995-1998. Il giudizio di opposizione era stato accolto solo in parte in primo grado, con riduzione della somma dovuta al solo importo relativo all’annualità 1995; l’appello del beneficiario era stato poi rigettato, salvo la diversa liquidazione delle spese. In cassazione il beneficiario ha dedotto, con quattro motivi,: 1) omessa pronuncia e/o motivazione apparente sulla dedotta inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo di verifica delle irregolarità; 2) omessa pronuncia e/o violazione delle norme che disciplinano il termine per contestare le violazioni e irrogare le sanzioni amministrative, assumendo che tale termine fosse decorso; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo sia che la questione di interruzione della prescrizione fosse stata introdotta tardivamente in appello dall’agenzia sia che l’atto richiamato dal giudice non fosse idoneo a interrompere la prescrizione perché proveniente da un ufficio istruttorio e non dal titolare del credito; 4) violazione delle norme sostanziali invocate e nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem, oltre a difetto di indicazione dei dati falsi o notizie mendaci che avrebbero giustificato il recupero. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e in larga parte inammissibile il quarto per difetto di specificità e di autosufficienza; ha invece respinto il terzo, affermando che l’atto dell’ufficio istruttorio era idoneo a interrompere la prescrizione perché, nel sistema normativo richiamato, tale ufficio opera come organo strumentale dell’ente titolare del recupero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alla pretesa decadenza del procedimento e alla dedotta carenza di specificità del ricorso, perché il ricorso non riproduceva adeguatamente l’ingiunzione opposta, non indicava con precisione gli atti e i documenti richiamati e non consentiva di comprendere chiaramente la causa petendi della pretesa. Ha inoltre respinto il motivo sulla prescrizione, affermando che l’eccezione di interruzione della prescrizione è rilevabile anche d’ufficio e può essere dedotta per la prima volta in appello; nel merito, ha ritenuto che gli atti dell’ufficio istruttore, nell’ambito della disciplina speciale sul recupero di contributi agricoli, producano effetti imputabili all’ente titolare del credito, con conseguente idoneità interruttiva. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, sia per genericità delle censure sia perché le doglianze motivazionali non rientravano nei vizi denunciabili nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese in favore dell’agenzia, poiché la sua costituzione è stata meramente formale e priva di attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
ingiunzione ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639
è utilizzabile per intimare il pagamento coattivo di somme dovute alla pubblica amministrazione, anche in materia di recupero di contributi agricoli indebitamente percepiti.
la ripetizione dell’indebito si applica sia quando l’erogazione sia avvenuta senza presupposti o senza valido titolo, sia quando il titolo originario venga meno per decadenza o revoca, senza necessità di un atto di accertamento o liquidazione.
artt. 2 e 29 L. 7 agosto 1990, n. 241
sono invocati per il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ma la loro violazione è stata ritenuta non scrutinabile per difetto di specificità e per mancata adeguata esposizione del fatto processuale rilevante.
artt. 112 e 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamati per omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha escluso i vizi denunciati o li ha reputati dedotti in modo non autosufficiente.
artt. 3 e 4 L. 23 dicembre 1986, n. 898
sono richiamati con riferimento alla contestazione delle violazioni amministrative e alle sanzioni nel recupero di aiuti agricoli; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per difetto di specificità e per mancanza di completa ricostruzione della pretesa azionata.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda; la loro omissione comporta inammissibilità.
la Corte ha ritenuto che l’atto dell’ufficio istruttorio fosse idoneo a interrompere la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito.
art. 2 L. 23 dicembre 1986, n. 898
richiamato come norma speciale nel sistema di recupero e sanzione per irregolarità in materia di aiuti agricoli.
richiamato per denunciare la tardività della questione di interruzione della prescrizione; la Corte ha escluso l’infondatezza della doglianza perché l’interruzione è eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio.
richiamato per censurare la deduzione in appello dell’interruzione della prescrizione; la Corte ha precisato che tale deduzione è consentita anche per la prima volta in appello.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
delimita i vizi deducibili in cassazione; la Corte ha escluso che fossero prospettabili meri difetti di sufficienza motivazionale e ha richiamato i limiti del sindacato sulla motivazione apparente.
art. 7 d.m. 27 marzo 1998, n. 159
le verifiche istruttorie e i controlli sono affidati agli organi competenti secondo la normativa regionale vigente.
art. 8 d.m. 27 marzo 1998, n. 159
in caso di irregolarità o decadenza, l’ufficio istruttore notifica l’atto all’interessato, attiva immediatamente le azioni di recupero e comunica all’ente competente.
art. 9, comma 3, d.m. 27 marzo 1998, n. 159
l’ufficio istruttore trasmette gli atti e i verbali all’ente preposto al recupero coattivo.
ha soppresso l’AIMA e ne ha attribuito le funzioni all’AGEA.
legge 24 novembre 1981, n. 689
il procedimento sanzionatorio richiamato dalla normativa speciale segue le regole della legge sulle sanzioni amministrative, ma ciò non esclude la separata azione di ripetizione dell’indebito.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel recupero di aiuti pubblici o comunitari, l’azione di ripetizione dell’indebito segue l’art. 2033 c.c. anche quando il contributo sia stato inizialmente concesso ma il relativo titolo venga poi meno per decadenza o revoca.
- La contestazione delle irregolarità e il recupero delle somme possono essere separati dall’irrogazione delle sanzioni amministrative: la disciplina sanzionatoria non esclude l’autonoma azione di restituzione.
- In tema di prescrizione, l’eccezione di interruzione è eccezione in senso lato e può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, sulla base di elementi ritualmente acquisiti, nonché dedotta per la prima volta in appello.
- Nei procedimenti di recupero degli aiuti agricoli, gli atti compiuti dall’ufficio istruttore competente possono essere imputati all’ente titolare del credito quando quell’ufficio opera come organo strumentale nella fase di accertamento e attivazione del recupero.
- Nel ricorso per cassazione, la mancata riproduzione degli atti rilevanti e la generica indicazione dei documenti richiamati impediscono il controllo di legittimità e determinano inammissibilità per difetto di autosufficienza.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie estreme che equivalgono a violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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