Sentenza del 26/08/2015 n. 17166 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Corte di cassazione n. 12261/2010, sostenendo l'esistenza di numerosi errori di fatto, omissioni di esame e contrasti tra motivazione e dispositivo. In particolare, ha contestato la valutazione della composizione del collegio giudicante, l'esame dei motivi di ricorso e della documentazione prodotta, l'accertamento del domicilio fiscale in Italia, l'utilizzo di dichiarazioni di terzi e presunzioni, l'imputazione a lui dei redditi formalmente riferiti a una società olandese e la mancata considerazione di alcune richieste subordinate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi di revocazione, chiarendo che la revocazione non può essere utilizzata per contestare interpretazioni giuridiche, valutazioni delle prove o decisioni ritenute semplicemente non condivisibili. Ha però accolto parzialmente il ricorso relativamente ai motivi quinto e sesto, rilevando una svista nell'esame della documentazione indicata dal contribuente e un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della precedente sentenza di cassazione su alcune subcensure. In fase rescissoria, tuttavia, ha nuovamente rigettato i motivi di cassazione interessati: la CTR aveva esaminato complessivamente la documentazione e aveva motivato, seppure sinteticamente, l'inidoneità delle prove a escludere il domicilio fiscale italiano e l'imputazione dei redditi. È rimasto quindi fermo il rigetto dell'originario ricorso per cassazione e dell'accertamento fiscale. Il contribuente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di revocazione, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è uno strumento eccezionale e riguarda esclusivamente errori percettivi o sviste materiali su fatti risultanti dagli atti, non errori di diritto o valutazioni delle prove.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore deve consistere in una svista immediatamente rilevabile, riguardare un fatto non controverso ed essere decisivo per la decisione.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Onere di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.
Il principio di autosufficienza impone di indicare dove si trovano gli atti rilevanti e di riportarne in modo chiaro i contenuti essenziali; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 3
Il giudice tributario può acquisire d'ufficio determinati elementi, ma tale potere non può essere invocato per colmare una carenza motivazionale dell'avviso quando quest'ultimo espone già in modo sufficiente i dati essenziali dell'accertamento.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4
Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario è stato ritenuto compatibile con la Costituzione; le dichiarazioni di terzi raccolte nella fase amministrativa possono comunque assumere valore indiziario, purché portate a conoscenza del contribuente.
D.P.R. n. 917/1986, art. 2, comma 2
Ai fini fiscali, la residenza può derivare anche dal domicilio in Italia, inteso come sede principale degli affari e degli interessi personali ed economici, senza che sia necessariamente decisiva la presenza fisica per almeno 183 giorni.
Le presunzioni semplici sono ammissibili quando fondate su fatti noti e dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non esiste un generale divieto di presunzioni successive o a catena, purché ciascun passaggio inferenziale sia adeguatamente fondato.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte, ma non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo documento se dalla motivazione emerge una valutazione complessiva e non arbitraria delle prove.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione non è un ulteriore grado di merito: non consente di sostituire alla valutazione del giudice una diversa lettura delle prove o delle norme.
- L'errore revocatorio richiede una svista oggettiva, immediatamente verificabile dagli atti, su un fatto decisivo e non controverso; una motivazione ritenuta errata o insoddisfacente sul piano giuridico non è sufficiente.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza, riportando con precisione gli atti e i documenti decisivi e indicando la loro collocazione processuale.
- Il giudice di merito non deve discutere singolarmente ogni documento: è sufficiente una motivazione complessiva, logica e non arbitraria, dalla quale risulti perché gli elementi siano stati ritenuti insufficienti o prevalenti.
- Ai fini della residenza fiscale, il domicilio può essere desunto da una pluralità di elementi personali ed economici; la presenza fisica per 183 giorni costituisce un criterio alternativo e non necessariamente indispensabile quando sia provato il domicilio in Italia.
- Le dichiarazioni di terzi raccolte dall'amministrazione finanziaria non sono prove testimoniali in senso tecnico, ma possono costituire elementi indiziari, purché il contribuente ne abbia conoscenza tramite il verbale o l'avviso di accertamento.
- Una società estera formalmente titolare dei contratti e dei compensi può essere considerata interposta se il giudice di merito, sulla base di elementi convergenti, accerta che l'attività e i redditi siano sostanzialmente riferibili al contribuente.
- Un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo può giustificare la revocazione; tuttavia, una volta eliminato il vizio formale, la Corte può decidere nuovamente la questione e confermare comunque l'esito sfavorevole.
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