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Sentenza

Sentenza del 26/08/2015 n. 17157 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, denunciando in via principale la nullità della decisione per violazione dell'art. 132 c.p.c. La CTR aveva rigettato gran parte dell'appello dell'Ufficio limitandosi a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza esaminare autonomamente, neppure in forma sintetica, i motivi di appello relativi a omessa fatturazione di campioni e imballaggi, indebita deduzione di note di accredito e spese di viaggio e trasferta. In via subordinata erano state denunciate carenze motivazionali sui singoli rilievi tributari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza d'appello per motivazione meramente apparente e per adesione acritica alla decisione di primo grado. La CTR non aveva indicato le ragioni della conferma né dimostrato di avere esaminato le specifiche doglianze dell'appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dei rilievi fiscali.

Norme richiamate

  • Art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

    La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico seguito dal giudice. È nulla la sentenza d'appello che si limiti a richiamare genericamente la decisione di primo grado senza confrontarsi con i motivi di impugnazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza o del procedimento.

    La violazione dell'obbligo di motivazione, quando determina una motivazione apparente o sostanzialmente inesistente, può essere denunciata in cassazione come nullità della sentenza.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    Le censure relative all'omessa motivazione sui singoli rilievi fiscali non sono state esaminate perché assorbite dall'accoglimento della censura preliminare sulla nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare di condividere la sentenza di primo grado: deve confrontarsi, anche sinteticamente, con ciascun motivo di impugnazione rilevante.
  • Il rinvio per relationem alla decisione precedente è ammissibile solo se la sentenza richiamata è identificabile e se il giudice d'appello dimostra di avere esaminato le critiche proposte; un richiamo generico o acritico integra motivazione apparente.
  • Quando la sentenza d'appello è nulla per carenza di motivazione, la Corte di cassazione può cassarla con rinvio senza decidere direttamente il merito delle questioni tributarie.
  • La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva sulla pretesa fiscale: la controversia deve essere nuovamente esaminata dal giudice di rinvio.
  • Per evitare la nullità, il giudice d'appello dovrebbe indicare le ragioni per cui ritiene infondati i motivi dell'impugnazione e collegarle ai fatti, alle prove e alle norme applicabili.

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