Sentenza del 26/08/2015 n. 17160 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento IVA relativo al 2006, con cui l'Agenzia contestava l'indebita detrazione di IVA, l'omessa autofatturazione di servizi acquistati da una società estera e l'utilizzo abusivo di contratti di cointeressenza stipulati con società appartenenti al medesimo gruppo, ritenuti finalizzati a trasferire utili verso società con perdite fiscali e a conseguire un indebito risparmio d'imposta. In cassazione la contribuente ha denunciato, tra l'altro, violazioni normative, omesso esame di fatti decisivi e l'illegittimità del recupero IVA e delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso della contribuente perché la copia autentica della sentenza della CTR depositata era incompleta: mancavano le pagine 5 e 6, contenenti passaggi essenziali della motivazione, in particolare sul tema dell'abuso del diritto. Di conseguenza, i motivi non sono stati esaminati nel merito e la decisione della CTR è rimasta ferma. Il controricorso dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate, ma la ricorrente è stata condannata al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 369, comma 2, alinea e n. 2, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando non viene depositata una copia completa e autentica della decisione impugnata. L'omissione di pagine contenenti parti rilevanti della motivazione impedisce alla Corte di verificare la portata della decisione e di esaminare le censure.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e l'omesso esame di un fatto decisivo. Nel caso concreto tali motivi non sono stati esaminati perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
È stato richiamato dalla CTR quale clausola antielusiva generale, applicata alle operazioni prive di sostanza economica diversa dal risparmio fiscale e dirette a trasferire utili o perdite all'interno di un gruppo societario.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 9-bis
È stato applicato dalla CTR per la sanzione relativa all'omessa autofatturazione dei servizi acquisiti da una società estera.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, impone il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato per le impugnazioni integralmente soccombenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito di una copia completa e autentica della sentenza impugnata è un requisito essenziale: l'assenza di pagine contenenti motivazioni rilevanti può determinare l'improcedibilità del ricorso, senza esame delle questioni di merito.
- L'improcedibilità per un vizio documentale può lasciare ferma la decisione di merito sfavorevole al ricorrente, anche se le sue censure potrebbero astrattamente avere fondamento.
- Il controricorso deve essere notificato entro i termini processuali previsti; una notifica tardiva comporta l'inammissibilità dell'atto, pur senza incidere necessariamente sull'esito del ricorso principale.
- In materia tributaria, operazioni infragruppo formalmente corrette possono essere contestate come abusive se l'amministrazione dimostra l'assenza di una sostanza economica significativa diversa dal risparmio fiscale e il contribuente non prova valide ragioni extrafiscali non marginali.
- In caso di impugnazione dichiarata improcedibile o inammissibile, il ricorrente può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, anche quando le spese processuali siano compensate.
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