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Sentenza

Sentenza del 26/08/2015 n. 17156 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento di Euro 23.300,45, emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione relativa all'anno 1999, contestando l'assenza di un precedente avviso di accertamento e della preventiva comunicazione degli esiti del controllo, nonché l'insufficiente motivazione della cartella, in particolare riguardo al calcolo di interessi e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la cartella, limitandosi a rettificare dati dichiarati dal contribuente, non dovesse essere preceduta da un avviso di accertamento e che l'eventuale omissione della comunicazione degli esiti non avesse leso il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le contestazioni sulla cartella. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché notificato tardivamente: la sentenza impugnata era stata depositata il 12 giugno 2007 e non notificata, e il termine annuale per impugnare, computata la sospensione feriale, era scaduto il 28 luglio 2008, mentre il ricorso era stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 18 agosto 2008. Il rilievo ha assorbito anche la questione della carenza di legittimazione passiva del Ministero. Non sono state liquidate spese, poiché gli intimati non si erano costituiti.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    termine annuale per la notificazione del ricorso, nel testo applicabile ratione temporis

    La Corte ha applicato il termine annuale per impugnare le sentenze non notificate, prorogato secondo le regole sulla sospensione feriale, ritenendo tardivo il ricorso notificato dopo la scadenza.

  • Legge n. 742 del 1969

    sospensione feriale dei termini processuali

    La sospensione feriale è stata computata nel calcolo del termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

  • Art. 370, comma 1, c.p.c.

    partecipazione all'udienza di discussione

    Il semplice deposito, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di un atto che preannunciava una possibile partecipazione all'udienza non ha sanato la nullità della notificazione all'Agenzia delle entrate presso l'Avvocatura generale dello Stato.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20

    disciplina degli interessi dovuti sulle somme iscritte a ruolo

    La normativa era stata richiamata nei gradi di merito per sostenere la sufficienza della motivazione della cartella anche quanto agli interessi; tuttavia la Cassazione non ha esaminato tale questione per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Prima di discutere il merito di una controversia tributaria, è essenziale verificare i termini processuali per l'impugnazione: il superamento del termine comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame delle censure sostanziali.
  • Quando la sentenza non è stata notificata, il termine per ricorrere decorre secondo il termine lungo previsto dalla legge applicabile al caso, calcolando correttamente anche la sospensione feriale.
  • Un ricorso consegnato all'ufficiale giudiziario dopo la scadenza del termine è tardivo; la data rilevante deve essere verificata con particolare attenzione insieme alle modalità di notificazione.
  • Nel contenzioso tributario, dopo il subentro delle Agenzie fiscali nei rapporti tributari, la legittimazione passiva spetta normalmente all'Agenzia competente e non al Ministero dell'economia, se quest'ultimo non era parte nel precedente grado.
  • La mancata comunicazione degli esiti del controllo automatizzato non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre valutare se la comunicazione fosse dovuta nel caso concreto e se la sua omissione abbia concretamente inciso sul diritto di difesa. In questa sentenza, però, la questione non è stata decisa nel merito.

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