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Sentenza

Sentenza del 26/08/2015 n. 17158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva rettificato, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, il valore dichiarato in un atto di compravendita immobiliare, elevandolo da 80 milioni a 96,220 milioni di euro. Le contribuenti contestavano la legittimità dell'avviso, sostenendo in particolare la carenza di motivazione, l'insufficienza della stima dell'Agenzia del territorio, la violazione delle regole sull'onere della prova e l'omessa valutazione delle perizie di parte, delle condizioni del mercato, delle superfici e degli asseriti errori di calcolo. In Cassazione deducevano inoltre l'omessa pronuncia della CTR su alcune eccezioni e l'insufficiente motivazione sulla validità della relazione estimativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle contribuenti. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente considerato l'avviso adeguatamente motivato sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, anche in ragione della relazione analitica dell'Agenzia del territorio, che indicava le caratteristiche degli immobili e i criteri di valutazione. Le censure relative alla prova e alla stima sono state ritenute volte, inammissibilmente, a ottenere una nuova valutazione del merito. Anche le doglianze sull'omessa pronuncia e sulla specificità dell'appello sono state giudicate inammissibili o comunque infondate. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 4.000 euro di compensi a favore dell'Agenzia delle entrate, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    L'avviso di rettifica e liquidazione deve indicare gli elementi utilizzati dall'amministrazione per determinare il maggior valore. La motivazione è stata ritenuta sufficiente quando consente al contribuente di comprendere la pretesa e di contestarla, anche mediante il riferimento a una relazione estimativa analitica dell'Agenzia del territorio.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni sottoposte al suo esame. Nel caso concreto, tuttavia, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia perché la CTR aveva esaminato la sostanza delle questioni, ritenendo adeguata la motivazione e la stima.

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova. La censura è stata ritenuta inammissibile perché le contribuenti non denunciavano una reale inversione dell'onere probatorio, ma contestavano la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici. La Corte ha ritenuto la doglianza priva di autosufficienza e comunque infondata, poiché la CTR aveva individuato i motivi di appello dell'Agenzia.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5

    Regola i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla nullità della sentenza e ai vizi di motivazione. Non può essere utilizzato per ottenere dalla Corte una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di inammissibilità, rigetto o improcedibilità dell'impugnazione, il ricorrente soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

Massime di principio

  • Un avviso di rettifica immobiliare può essere ritenuto adeguatamente motivato quando indica gli elementi identificativi e le caratteristiche dell'immobile e richiama una relazione estimativa analitica, anche se tale relazione è prodotta o utilizzata nel processo.
  • La contestazione del valore stimato deve essere concreta e documentata: occorre indicare specifici errori nei dati, nei criteri estimativi, nelle superfici, nei comparabili o nei calcoli, non limitarsi a una generica critica della stima.
  • In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle perizie, degli indizi o degli elementi di fatto; tali valutazioni appartengono al giudice di merito, salvo violazioni giuridiche effettive o vizi processuali specificamente dimostrati.
  • Le censure di omessa pronuncia e di difetto di motivazione devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione l'eccezione proposta, dove è stata formulata e perché la sentenza non l'avrebbe esaminata.
  • Quando il giudice di merito recepisce una relazione tecnica e spiega, anche sinteticamente, perché la ritiene attendibile, la Corte di cassazione tende a non sostituire la propria valutazione a quella del giudice, purché la motivazione non sia apparente o radicalmente illogica.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, nei casi previsti, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

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