Cassazione Civile, Ordinanza n. 17799/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un provvedimento del Tribunale di Roma con cui veniva ingiunto a un debitore principale e a due fideiussori di pagare in favore della banca una somma ingente, oltre interessi moratori. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva ritenuto l'avviso non totalmente illegittimo, ma affetto da duplicazione d'imposta solo in parte, affermando che una quota del prelievo era dovuta in misura fissa e annullando il resto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione fosse incomprensibile; con il secondo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 22 d.P.R. 131/1986, 6 e 8 della tariffa parte prima allegata al medesimo testo unico e dell'art. 15 d.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR avesse ritenuto dovuta l'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale sul provvedimento tassato.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata integrasse una motivazione apparente/perplessa e quindi la nullità della decisione per violazione del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato la causa alla medesima commissione in diversa composizione per nuovo esame, rimettendo al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese dell'intero processo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 del d.lgs.546/92
è il veicolo di censura della nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o incomprensibile
violazione dell'art. 132 c.p.c.
la sentenza è nulla quando la motivazione sia apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile
violazione dell'art. 36 del d.lgs.546/92
nei giudizi tributari la sentenza deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve rispettare il "minimo costituzionale"
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma consente il controllo solo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge sostanziale tributaria, ma assorbito
invocato per sostenere la debenza dell'imposta di registro in misura proporzionale
artt. 6 e 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
invocati per la corretta qualificazione e misura dell'imposta di registro
richiamato nel motivo relativo al trattamento degli accessori e degli interessi ai fini impositivi
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur formalmente presente, si risolva in affermazioni tra loro inconciliabili, in passaggi obiettivamente incomprensibili o in una motivazione soltanto apparente, tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è confinato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale ex art. 111 Cost., con rilevanza delle sole anomalie motivazionali estreme.
- Quando il primo motivo di ricorso attiene alla nullità della sentenza per difetto di motivazione, l'esame del motivo di merito resta assorbito se la cassazione avviene per vizio della motivazione e la causa viene rinviata al giudice di merito.
- In presenza di una motivazione che menzioni importi e aliquote tra loro incoerenti, senza una chiara indicazione del percorso logico seguito, la sentenza è cassabile per incomprensibilità della decisione.
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