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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38982/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni emesso per imposta di registro su una scrittura privata richiamata in un decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, che la società aveva impugnato. Dopo il ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello della società, quest'ultima ha chiesto la sospensione del giudizio perché aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. L'Agenzia ha poi negato la definizione sostenendo che l'atto impugnato non fosse un atto impositivo, ma un atto di mera riscossione, in quanto l'Ufficio si sarebbe limitato a determinare il tributo sulla base dei dati dichiarati dal contribuente. La società ha impugnato il diniego di condono. Il ricorso della società era incentrato sulla contestazione della natura dell'atto e dei presupposti della tassazione per enunciazione, sulla motivazione dell'avviso e sulla legittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso immediato contro il diniego di definizione agevolata e lo ha accolto, applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite sulla definibilità delle liti aventi ad oggetto atti con i quali la pretesa fiscale è portata per la prima volta a conoscenza del contribuente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio avverso l'avviso di liquidazione e irrogazione sanzioni, ritenendo che l'atto impugnato avesse natura sostanzialmente impositiva perché, in assenza di un previo atto presupposto, faceva conoscere per la prima volta la pretesa tributaria. Le spese sono state integralmente compensate per il recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti è applicabile anche quando l'atto impugnato abbia natura sostanzialmente impositiva, cioè porti per la prima volta a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria.

  • art. 39 d.l. n. 98 del 2011

    Richiamato come base della competenza del giudice della lite a conoscere della domanda di definizione agevolata nel giudizio pendente in cassazione.

  • art. 16 l. n. 289 del 2002

    Richiamato, insieme all'art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, per affermare l'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione contro il diniego di definizione agevolata.

  • art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Citato nel precedente delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte, per ribadire che anche la cartella emessa in controllo automatizzato può essere atto definibile se costituisce il primo atto con cui la pretesa è comunicata al contribuente.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare che l'atto che comunica per la prima volta la pretesa tributaria è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per questioni attinenti al merito della pretesa.

Massime di principio

  • In materia di definizione agevolata delle liti fiscali, è ammissibile il ricorso immediato per cassazione contro il diniego della domanda quando la lite sia pendente in fase di legittimità, poiché il giudice dinanzi al quale pende la controversia ha piena competenza sul relativo sindacato.
  • Un atto dell'Amministrazione finanziaria è suscettibile di definizione agevolata non solo quando sia formalmente qualificato come impositivo, ma anche quando, mancando un previo atto presupposto, sia il primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente e determinata nell'an e nel quantum.
  • La natura sostanzialmente impositiva di un atto si desume dalla sua funzione concreta di rendere edotta la parte della pretesa fiscale, e non dalla sola etichetta formale di atto di riscossione.
  • Quando la definizione agevolata viene riconosciuta come applicabile, il giudizio relativo alla pretesa tributaria deve essere dichiarato estinto.
  • Le spese possono essere compensate integralmente quando l'esito è determinato da un recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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