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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06750/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Il condomino aveva impugnato ex art. 1137 c.c. la deliberazione assembleare del 10 dicembre 2015, limitatamente al rendiconto dell'anno 2014, sostenendo in cassazione, con sette motivi, che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere completo il rendiconto e nel valutare la documentazione contabile trasmessa dall'amministratore; contestava inoltre la ritenuta legittimità dell'operato dell'amministratore in prorogatio, benché revocato, e la valutazione sulla tempestività e sulle modalità della richiesta di accesso agli atti contabili, deducendo violazioni di norme sostanziali e processuali, omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza.

La decisione

Il giudizio di cassazione non è stato deciso nel merito perché, dopo la fissazione dell'adunanza, il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio allegando una transazione intervenuta tra le parti che prevedeva l'abbandono della causa. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza pronunciare sulle spese perché il condominio non ha svolto difese e perché le spese erano state regolate in transazione come compensate. È stato altresì precisato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    norma posta a fondamento dell'impugnazione della delibera condominiale da parte del condomino.

  • art. 1130-bis c.c.

    richiamato con riguardo ai requisiti e alla documentazione del rendiconto condominiale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro di violazione per asserita ultrapetizione o omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 164, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel primo motivo tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta devoluzione delle questioni in appello.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione della prova e all'allegata incontestazione della completezza documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove.

  • art. 1129, comma 8, c.c.

    richiamato per contestare i poteri dell'amministratore revocato in prorogatio.

  • art. 2696 c.c.

    citato nel ricorso come norma concernente la prova, ma il riferimento testuale appare materialmente inconferente nel corpo dell'ordinanza.

  • art. 1335 c.c.

    invocato per la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni dirette a una persona determinata quando giungono all'indirizzo del destinatario.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in ordine alla tempestività e conoscibilità degli atti.

  • art. 1710 c.c.

    richiamato tra i parametri relativi ai doveri dell'amministratore.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in tema di correttezza nell'adempimento dei doveri dell'amministratore.

  • art. 1129, comma 2, c.c.

    richiamato con riguardo agli obblighi dell'amministratore e alla convocazione/gestione assembleare.

  • art. 1125 n. 4, c.c.

    richiamato nel ricorso, ma non è possibile desumere dal testo un collegamento decisivo con la ratio della decisione.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    richiamato in tema di convocazione dell'assemblea e accesso alla documentazione.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    base processuale della declaratoria di estinzione in conseguenza della rinuncia al ricorso dopo la fissazione dell'adunanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere, in caso di rinuncia al ricorso, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione intervenuta dopo la fissazione dell'adunanza determina l'estinzione del giudizio con ordinanza, ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non decide sul merito delle censure e non provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese e se le spese risultano comunque regolate tra le parti.
  • In caso di rinuncia al ricorso, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
  • Le questioni sostanziali e processuali prospettate nel ricorso restano assorbite quando interviene una valida rinuncia che conduce all'estinzione del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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