Cassazione Civile, Ordinanza n. 15390/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria gli aveva imputato, quale socio di una società di capitali a ristretta base azionaria, maggiori redditi derivanti dalla presunta distribuzione di utili extracontabili accertati in capo alla società. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, egli ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, denunciando nullità della sentenza di appello per motivazione apparente, deducendo la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. Sosteneva che la CTR avesse reso una motivazione composta da mere affermazioni di principio, prive di reale collegamento con i fatti di causa. La Corte ha inoltre considerato, ma escluso, la necessità di riunione con il ricorso proposto dall’altro socio, evidenziando l’assenza di litisconsorzio necessario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la sentenza della CTR conteneva sia lo svolgimento del processo sia i fatti essenziali della causa e che la motivazione era intellegibile, dunque al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111 Cost. Ha ribadito il consolidato principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, con onere per il contribuente di provare il contrario, ossia che i maggiori utili non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. Nel caso concreto tale prova contraria non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4
La disposizione, in collegamento con le norme del codice di rito richiamate dall’art. 1, comma 2, del medesimo decreto, impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione anche nel processo tributario.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancata o apparente motivazione determina nullità della sentenza quando impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni del decisum.
Concorre a definire il contenuto minimo della motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale dedotto per far valere la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale.
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54
La riforma ha escluso la censurabilità in cassazione di insufficienza e contraddittorietà della motivazione nei termini previgenti.
Ha convertito il d.l. n. 83/2012, incidendo sul vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile, cioè quando non consenta di individuare il thema decidendum e la ratio decidendi.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo è limitato al rispetto del minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost.
- In tema di imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non integra una presunzione di secondo grado vietata, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale, che rende plausibile la conoscenza e condivisione degli affari sociali tra i soci.
- Una volta operante la presunzione di distribuzione, incombe sul socio contribuente l’onere di fornire prova contraria, dimostrando che gli utili non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure che non sono stati conseguiti affatto.
- La mancata prova di un valido accertamento in capo alla società non basta, da sola, a superare la presunzione: occorre una prova specifica sulla mancata distribuzione degli utili extracontabili.
- La riunione con il ricorso dell’altro socio non è necessaria quando la censura investe soltanto la motivazione della sentenza impugnata e non ricorre un litisconsorzio necessario.
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