Cassazione Civile, Ordinanza n. 30536/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che, in accoglimento dell'appello del contribuente, aveva annullato avvisi di accertamento relativi a maggiori imposte societarie per gli anni 2007 e 2010. La CTR aveva ritenuto illegittima la pretesa perché gli atti erano stati emessi nei confronti di una società già estinta per cancellazione dal registro delle imprese e perché l'Ufficio non aveva provato l'effettiva distribuzione di utili al socio, ritenendo tale dato necessario per agire nei suoi confronti. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., dell'art. 36 D.P.R. 602/1973, dell'art. 65, comma 4, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 110 c.p.c., sostenendo che, una volta cancellata la società, opera un fenomeno successorio in favore dei soci, i quali sono legittimati passivi per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, senza che tale limite incida sulla legittimazione e senza che sia necessaria, per la validità della pretesa, la preventiva prova dell'effettiva percezione di somme da parte del socio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i debiti sociali si trasferiscono ai soci per effetto di un fenomeno successorio; pertanto è valida la notifica e la pretesa azionata nei loro confronti a titolo di successione nel debito tributario della società estinta. Ha inoltre precisato che l'eventuale limite di responsabilità intra vires può incidere sull'interesse ad agire del creditore, ma non sulla legittimazione passiva del socio. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione distaccata di Catania, anche per le spese.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina ogni rapporto giuridico residuo, ma rileva come presupposto dell'estinzione e del trasferimento ai soci dei debiti sociali ancora esistenti secondo il fenomeno successorio ricostruito dalla giurisprudenza.
Consente all'Erario di far valere nei confronti dei soci, entro i limiti previsti, la pretesa fiscale riferita a debiti della società estinta.
art. 65, comma 4, D.P.R. 600/1973
La notifica impersonalmente o ai successori serve a rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa, e tale logica è richiamata anche per la notifica ai soci della società estinta.
È richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla successione nel processo, in collegamento con il subentro dei soci nella posizione della società estinta.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio per cui le obbligazioni sociali non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono secondo il regime di responsabilità loro proprio.
- In materia tributaria, l'Amministrazione può validamente notificare e far valere la pretesa anche nei confronti dei soci della società estinta, in quanto successori nel debito fiscale.
- L'eventuale limite di responsabilità del socio rispetto ai debiti della società estinta non incide sulla sua legittimazione passiva; può semmai incidere sull'interesse del creditore ad agire, ma non sulla proponibilità della pretesa.
- Per contestare la pretesa tributaria verso il socio non è decisiva la prova preventiva dell'effettiva distribuzione di utili o della quota di liquidazione, quando l'azione sia esercitata come successione nel debito societario estinto.
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