Cassazione Civile, Ordinanza n. 05665/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria privata)
La controversia
Una casa di cura privata aveva convenuto la ASL per ottenere il pagamento di fatture emesse in base a un protocollo d'intesa relativo all'utilizzo del proprio immobile, degli arredi, delle apparecchiature e di personale infermieristico e tecnico come sede di unità operative dell'azienda ospedaliera. La ASL, soccombente nei gradi di merito, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione di norme processuali per avere la Corte territoriale affermato, in modo erroneo, che non era controverso che le cure mediche e chirurgiche fossero eseguite solo dal personale medico dell'azienda ospedaliera; 2) violazione della disciplina sull'accreditamento istituzionale e nullità del protocollo per difetto di accreditamento della casa di cura, sostenendo che anche il personale infermieristico e tecnico concorre a prestazioni sanitarie; 3) violazione delle regole ermeneutiche per avere qualificato il rapporto come mera messa a disposizione di beni e servizi, senza cogliere la complessiva integrazione funzionale della casa di cura con l'azienda ospedaliera; 4) omesso esame e omessa motivazione su documenti prodotti dalla ASL che avrebbero mostrato l'inserimento della casa di cura nell'organizzazione del presidio ospedaliero; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo ad altri profili di nullità del protocollo, in particolare la violazione delle regole sulla scelta del contraente; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte d'appello si sarebbe limitata a recepire la sentenza di primo grado senza un autonomo esame delle censure. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi esaminati sul merito della qualificazione del rapporto, ha valorizzato la giurisprudenza sul contratto atipico di spedalità e ha ritenuto che, nel caso concreto, la prestazione della casa di cura si limitasse alla messa a disposizione di locali, personale paramedico, impianti, medicinali e vitto, senza svolgimento di cure mediche e chirurgiche; ha inoltre escluso che le ulteriori doglianze fossero idoneamente formulate o decisive. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ASL è stata condannata alle spese, oltre alle ulteriori condanne ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata la decisione di merito che aveva escluso la nullità del protocollo per difetto di accreditamento istituzionale, poiché la casa di cura non svolgeva prestazioni sanitarie in senso proprio ma forniva servizi accessori e strumentali all'attività medica dell'azienda ospedaliera. Ha ritenuto inoltre non specifiche o non decisive le censure su omessa motivazione, omessa pronuncia e violazione delle regole processuali e di interpretazione del contratto. Poiché la decisione finale è stata conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le condanne ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ponendo a carico della ricorrente anche le spese del giudizio e dando atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato la proposta di definizione accelerata e ha valorizzato la conformità della decisione finale alla proposta, anche ai fini delle conseguenze sanzionatorie.
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata o non adeguatamente specifica.
Richiamato in tema di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato/valutazione delle prove, senza accoglimento della censura.
Richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso che nel caso ricorressero i presupposti del vizio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale, in presenza di doppia conforme.
Richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in caso di doppia conforme.
Richiamati come regole ermeneutiche contrattuali; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione della Corte d'appello fosse coerente con il testo e la funzione del protocollo.
Invocato per sostenere la nullità del protocollo per violazione di norme imperative; la Corte ha escluso la nullità perché mancava il presupposto dell'attività sanitaria soggetta ad accreditamento.
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina dell'accreditamento; la Corte non ha ravvisato la sua applicazione al caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme sull'accreditamento; ritenuto non dirimente nel caso concreto.
La Corte ha affermato che l'accreditamento istituzionale si applica alle strutture private che svolgano attività di cura inserite stabilmente nel sistema sanitario, ma non a una struttura che fornisca solo servizi accessori senza prestazioni mediche.
art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992
Invocato per sostenere l'obbligo di accreditamento della casa di cura; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per applicarlo.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, in ragione dell'inammissibilità del ricorso conforme alla proposta.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale misura deterrente e sanzionatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 2 legge n. 132/1968
Richiamato nel ragionamento sulla prestazione di spedalità, quale riferimento storico alle cure mediche e chirurgiche.
Citata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di professioni sanitarie.
Citata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di professioni sanitarie.
legge n. 43/2006, art. 1, comma 1
Citata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di professioni sanitarie.
Richiamata nel contesto della disciplina regionale delle sperimentazioni gestionali e della riorganizzazione territoriale della rete ospedaliera.
Massime di principio
- Il contratto atipico di spedalità presuppone, oltre alla messa a disposizione di strutture e servizi accessori, anche l'effettuazione di cure mediche e/o chirurgiche; in mancanza di tale elemento essenziale, il rapporto non può essere qualificato come prestazione sanitaria in senso proprio.
- L'accreditamento istituzionale ex d.lgs. n. 502/1992 è richiesto per le strutture private che svolgano attività di cura inserite in modo continuativo e sistematico nel servizio sanitario; non è invece imposto quando la struttura si limiti a fornire supporto materiale e organizzativo all'ente pubblico, senza assumere la gestione delle cure.
- Ai fini della qualificazione del rapporto, l'integrazione organizzativa tra struttura privata e azienda ospedaliera non basta da sola a trasformare una fornitura di servizi accessori in una prestazione sanitaria, se la responsabilità dell'attività medica resta integralmente in capo all'azienda ospedaliera.
- In sede di legittimità, il sindacato sull'interpretazione del contratto e sulla ricostruzione del fatto è limitato: il ricorrente deve indicare specificamente gli errori di diritto o i fatti decisivi trascurati, mentre non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è fortemente limitato e non può essere dedotto se non nei ristretti limiti consentiti dalla legge processuale; inoltre, l'omessa pronuncia va specificamente dimostrata attraverso la puntuale indicazione del motivo di appello e del suo contenuto.
- La conformità della decisione finale alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione delle condanne di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale misura sanzionatoria e deterrente contro iniziative processuali defatigatorie.
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