Sentenza n. 13624/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvenuta annotazione nell’Area B del Casellario informatico per risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato l’annotazione ANAC relativa alla risoluzione del contratto di appalto avente a oggetto lavori di restauro e adeguamento funzionale di un immobile demaniale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 9 e 14 del Regolamento ANAC approvato con delibera n. 225/2025, sostenendo che la stazione appaltante non le avrebbe comunicato la segnalazione e che tale omissione avrebbe dovuto comportare l’irricevibilità della segnalazione e l’archiviazione del procedimento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 222, comma 10, e 98, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 8, comma 2, del Regolamento ANAC e dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha evidenziato l’anomalo andamento del rapporto, caratterizzato da sospensioni dei lavori per oltre cinque anni, da una variante in corso d’opera e dalla pendenza di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel quale il consulente avrebbe rilevato l’inadeguatezza del progetto e la persistente ineseguibilità dell’appalto. Ha inoltre rilevato di avere promosso davanti al Tribunale ordinario un giudizio per la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante prima che quest’ultima adottasse la risoluzione in danno dell’impresa. Con il terzo motivo ha dedotto che, alla luce del nuovo Regolamento ANAC, non sarebbero annotabili tutte le risoluzioni, ma soltanto quelle indicative di significative e persistenti carenze professionali, e ha lamentato ulteriormente carenza di motivazione e istruttoria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, ritenendolo idoneo a soddisfare integralmente l’interesse della ricorrente, e ha assorbito gli altri motivi. L’annotazione di una risoluzione contrattuale è normalmente riconducibile a una tipologia di notizia utile per il Casellario e, per tale ragione, l’obbligo di motivare specificamente la concreta utilità della notizia può essere attenuato. Tuttavia, anche in presenza di una risoluzione contrattuale, ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e la non manifesta illegittimità della risoluzione, nonché considerare l’utilità concreta della notizia ai fini della valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore economico. Nel caso concreto l’Autorità non ha adeguatamente valutato l’andamento eccezionale del rapporto: le sospensioni protrattesi per oltre un quinquennio, la necessità di una variante, le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, la sottoscrizione con riserva del verbale di ripresa dei lavori e la pendenza del giudizio ordinario promosso dall’impresa per ottenere la risoluzione per inadempimento della stazione appaltante. ANAC si è limitata a riportare le contrapposte posizioni delle parti e a richiamare l’orientamento secondo cui la gravità dell’inadempimento spetta alla stazione appaltante e, in caso di controversia, al giudice, senza svolgere un concreto approfondimento sulla possibile illegittimità o sull’eventuale uso abnorme della risoluzione in danno e senza spiegare perché la notizia fosse concretamente utile per le stazioni appaltanti. L’annotazione è stata quindi annullata per difetto di istruttoria e di motivazione. Restano fermi i doveri informativi della stazione appaltante sugli sviluppi della vicenda e il dovere di ANAC di esercitare con prudenza il potere di annotazione rispetto alle eventuali notizie utili sopravvenute. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023
Costituisce la base normativa del potere ANAC di gestione e annotazione del Casellario informatico degli operatori economici.
art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 36/2023
Richiamato in relazione alla rilevanza delle gravi carenze nell’esecuzione dei contratti ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.
art. 8, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico, approvato con delibera ANAC n. 225/2025
significative e persistenti carenze nell’esecuzione di un contratto di appalto (…) derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale
Individua le carenze esecutive rilevanti ai fini dell’annotazione secondo la prospettazione della ricorrente; il TAR ha deciso la causa senza esaminare specificamente tale censura, assorbita.
art. 9 Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico, approvato con delibera ANAC n. 225/2025
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la mancata comunicazione della segnalazione avrebbe comportato l’irricevibilità della segnalazione; il motivo è stato assorbito.
Rileva quale fondamento dell’obbligo di motivazione del provvedimento di annotazione; l’assenza di una motivazione adeguata sull’istruttoria svolta e sull’utilità concreta della notizia ha concorso all’annullamento.
art. 136 d.lgs. n. 163/2006
Disciplina applicabile ratione temporis al provvedimento di risoluzione contrattuale oggetto della segnalazione.
Richiamato in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo pendente davanti al giudice ordinario, le cui risultanze avrebbero dovuto essere considerate da ANAC.
Ha consentito al TAR, nella fase cautelare, di tutelare le esigenze della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito anziché mediante una sospensione immediata.
Massime di principio
- Nell’esercizio del potere di annotazione nel Casellario informatico, ANAC deve verificare la concreta utilità della notizia ai fini della possibile valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore economico da parte delle stazioni appaltanti.
- La risoluzione di un contratto disposta dalla stazione appaltante costituisce normalmente una notizia tipicamente annotabile e consente un’attenuazione dell’obbligo motivazionale sull’utilità della notizia, ma tale attenuazione non opera quando la vicenda presenta elementi straordinari idonei a escludere o porre seriamente in dubbio l’utilità concreta dell’annotazione.
- Anche quando la risoluzione contrattuale è una fattispecie tipica di annotazione, ANAC deve svolgere un autonomo vaglio sulla non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e sulla non manifesta illegittimità della risoluzione, senza sostituirsi al giudice ordinario nell’accertamento definitivo della responsabilità contrattuale.
- La pendenza di iniziative giudiziarie dell’appaltatore contro la stazione appaltante, le risultanze di un accertamento tecnico preventivo, la lunga sospensione dei lavori, la necessità di varianti e le riserve formulate alla ripresa possono costituire elementi decisivi che ANAC deve esaminare concretamente prima di annotare una risoluzione contrattuale.
- La mera esposizione delle contrapposte tesi delle parti non integra un’istruttoria adeguata né una motivazione sufficiente quando la peculiarità della vicenda impone di valutare l’eventuale uso abnorme della risoluzione in danno e la concreta utilità della relativa annotazione.
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